Questa discussione offre un interessante esempio di come, da un quesito iniziale, si possano dipanare svariati rivoli.
Dunque, stefania86 chiedeva semplicemente se il Bollo CE può sostituire l'indicazione richiesta dal Reg. (UE) n°1169/2011: la risposta è no.
Il punto essenziale, che mi pare sfugga ad alcuni dei commentatori, è che stiamo parlando di norme diverse che regolano ambiti diversi.
Il Reg. (UE) n°1169/2011 si occupa di informazione al consumatore ed il Bollo CE svolge funzioni legate all'igiene delle produzioni: direi che non vi possono essere punti di sovrapposizione.
Infatti, mentre il Reg. (UE) n°1169/2011 fornisce, in chiaro, indicazioni relative a chi commercializza il prodotto; il Bollo CE “deve indicare il nome del Paese in cui lo stabilimento è situato” e “deve indicare il Numero di Riconoscimento del macello” [cfr. l'Allegato I del Reg. (CE) n°854/2004], grazie al quale si può risalire all'indirizzo, ma non in tempo reale...
Certo, è possibile che il “macello” coincida con “l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti”; possibile ma, direi non probabilissimo. Peraltro, anche se così fosse, il solo Bollo CE non sarebbe, come detto, immediatamente decodificabile dal consumatore.
Si è, inoltre, parlato dell'ormai ex (salvo sviluppi futuri) obbligo di indicazione dello stabilimento, previsto nel vecchio DLgs. n°109/1992.
A questo punto, la cosa migliore è quella di riportare quanto indicato nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (Prot. n°0139304 del 31/07/2014) ed avente oggetto: Regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e decrteto legislativo n. 109 del 27 gennaio 2012
«- Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
Il Regolamento non prevede l'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento che era invece tra le indicazioni obbligatorie del D.Lgs. 109/1992 (art.3, comma 1, lett. f). La normativa nazionale aveva inserito tale obbligo, perché la Dir. 2000/l3/CE, abrogata a far data dalla applicazione del Regolamento, consentiva agli Stati membri di"mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la foro produzione nazionale" (art. 3, comma 2).
Ad oggi non vi sono strumenti per mantenere o adottare disposizioni nazionali diverse da quelle comunitarie, nelle materie da esso espressamente armonizzate.
La sede dello stabilimento può essere però mantenuta come informazione volontaria aggiuntiva, purché non sia sostitutiva del "nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'art. 8, paragr. 1" prescritto all’art. 9, comma 1.h) del Regolamento e purché rispetti quanto previsto al CAPO V del Regolamento relativo alle "informazioni volontarie sugli alimenti", in particolare all'art. 37 che dispone che "Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti".
E' necessario dunque che, laddove oltre alla sede dello stabilimento si intenda apporre volontariamente anche il nome del fabbricante, tale indicazione (nome + sede dello stabilimento del fabbricante) non venga confusa con l'indicazione obbligatoria del responsabile delle informazioni sul prodotto.
Si rammenta. ad ogni buon fine, che per i prodotti di origine animale trasformati e non, l'indicazione dello stabilimento di produzione e in ogni caso rintracciabile attraverso il, bollo sanitario o il marchio di identificazione previsti dal Regolamento n. 853/2004.»
Chiaro?