GDO: Discordanze tra Etichette di Formaggi Preincartati

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Oggetto: GDO: Discordanze tra Etichette di Formaggi Preincartati

Ciao,

innanzitutto ringrazio entrambi per la celere risposta.

Anche a me è sembrata una questione veramente "strana" e spero inusuale (ma magari, nostro malgrado, non troppo)!!!

Mi viene spontanea però un domanda: partendo dal fatto che l'operazione eseguita dalla GDO non sia corretta, mi sembra di ricordare di aver letto (spero di non riportare un'informazione errata) che il Reg. (UE) n°1169/2011 potesse essere applicato a tutti gli alimenti destinati al Consumatore Finale, inclusi quelli somministrati da Mense, Ristoranti, etc. mentre una qualche esclusione delle Informazioni Obbligatorie per gli Alimenti Preincartati della GDO, la cui regolamentazione fosse delegata alla legislazione nazionale.

Fermo restando che il TMC ed i lotti dovrebbero corrispondere, vi risulta possa essere questo il caso?

Oppure è possibile che la GDO possa in qualche modo "assumersi" la responsabilità a livello legale di estendere il TMC e riportare i propri lotti col proprio Marchio?

Preciso meglio: sono andato a verificare ed all'Art. 44 - Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati del summenzionato Reg. (UE) n°1169/2011 viene riportato:

1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, o preimballati per la vendita diretta,

a)  la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;

b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2.

Da questo mi par di capire che gli alimenti considerati "preincartati" possano risultare esenti dalle Informazioni Obbligatorie dal citato Regolamento.

Tuttavia, nel caso in esame si tratta di rietichettare un prodotto già etichettato. A vostro avviso, previa autorizzazione del primo Fornitore (i.e. il Caseificio produttore) e responsailità della GDO potrebbe essere legale tutto ciò? Potrebbe esserci una qualche deroga?

E ancora: all'Art.16 - Vendita dei prodotti sfusi del D.Lgs n°109/1992 possiamo leggere:

1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti

...omissis...

Sembrerebbe quindi che dati, a mio avviso importanti per una trasparente informazione al Consumatore, come la Data di Scadenza, il Lotto di produzione originario o altra tipologia di indicazioni relative al Produttore o al Confezionatore originario possono essere omesse.

Voi cosa ne pensate? Ho aggiunto dubbi ai dubbi che già avevo..

Sarebbe interessante fare un po' di chiarezza sia per gli Addetti ai Lavori, sia per il Consumatore Finale. Anche se mi pare ci sia una qualche incoerenza e anche qualche sovrapposizione nella legislazione, a partire dalla definizione di Preincarto.

Aspetto vostre repliche e con l'occasione vi ringrazio molto!



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Parole chiave (versione beta)

consumatore, alimenti, gdo, regolamento ue n 1169 2011, legislazione, tmc, preconfezionato, ristorante, preimballaggio, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, lavoro, livello, fornitore, data scadenza, esame, prodotto alimentare, mensa, verifica, caseificio, produzione, prodotto

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