GDO: Discordanze tra Etichette di Formaggi Preincartati
TAFF: Talkin´about Food Forum
Sei qui: Legislazione Alimentare --> GDO: Discordanze tra Etichette di Formaggi Preincartati
Se desideri rilasciare nuove dichiarazioni, scaricare files, rispondere direttamente agli autori delle dichiarazioni presenti all'interno di questa discussione, dal titolo GDO: Discordanze tra Etichette di Formaggi Preincartati, occorre effettuare il login, previa registrazione al Forum. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.
Buongiorno a tutti,
oggi facendo acquisti in una famosa catena della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) ho notato che i formaggi presenti nel banco frigo di vendita oltre alla carta di avvolgimento con tutte le informazioni obbligatorie data di scadenza, lotto, ingredienti erano ancora "riconfezionat"i in un secondo contenitore che io considererei come "preincarto" , il quale riportava il marchio della GDO in questo caso, ingredienti...
Ma le fotografie in allegato sotto potranno rendere più l'idea.
(fig. 1 - )
(fig. 2 - )
Secondo voi "esperti di etichettatura" è possibile a livello legislativo (Reg 1169 e altri) tutto ciò?
Grazie a tutti!
by marco896
Oggetto: GDO: Discordanze tra Etichette di Formaggi Preincartati
A me sembra un espediente (neanche tanto abile) per allungare (abusivamente) la vita del prodotto, per non parlare del fatto che trattasi di prodotto "a scadenza".
Il fatto che la GDO abbia utilizzato le sue etichette "standard", riportanti la dizione "da consumarsi preferibilmente entro", la dice lunga sulla disinvoltura dell'operazione.
Il fatto mi pare sanzionabilissimo sia da parte degli Organi di Controllo, sia in primis da parte del Produttore, al quale penso non garbi proprio che qualcuno metta mano alle sue dichiarazioni.
Sino ad ora, queste operazioni di rietichettatura le avevo trovate soltanto in qualche sperduto negozietto: che adesso ci si dedichi anche la Grande Distribuzione non è certo un bel segnale.
innanzitutto ringrazio entrambi per la celere risposta.
Anche a me è sembrata una questione veramente "strana" e spero inusuale (ma magari, nostro malgrado, non troppo)!!!
Mi viene spontanea però un domanda: partendo dal fatto che l'operazione eseguita dalla GDO non sia corretta, mi sembra di ricordare di aver letto (spero di non riportare un'informazione errata) che il Reg. (UE) n°1169/2011 potesse essere applicato a tutti gli alimenti destinati al Consumatore Finale, inclusi quelli somministrati da Mense, Ristoranti, etc. mentre una qualche esclusione delle Informazioni Obbligatorie per gli Alimenti Preincartati della GDO, la cui regolamentazione fosse delegata alla legislazione nazionale.
Fermo restando che il TMC ed i lotti dovrebbero corrispondere, vi risulta possa essere questo il caso?
Oppure è possibile che la GDO possa in qualche modo "assumersi" la responsabilità a livello legale di estendere il TMC e riportare i propri lotti col proprio Marchio?
Preciso meglio: sono andato a verificare ed all'Art. 44 - Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati del summenzionato Reg. (UE) n°1169/2011 viene riportato:
1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, o preimballati per la vendita diretta,
a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;
b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2.
Da questo mi par di capire che gli alimenti considerati "preincartati" possano risultare esenti dalle Informazioni Obbligatorie dal citato Regolamento.
Tuttavia, nel caso in esame si tratta di rietichettare un prodotto già etichettato. A vostro avviso, previa autorizzazione del primo Fornitore (i.e. il Caseificio produttore) e responsailità della GDO potrebbe essere legale tutto ciò? Potrebbe esserci una qualche deroga?
E ancora: all'Art.16 - Vendita dei prodotti sfusi del D.Lgs n°109/1992 possiamo leggere:
1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti
...omissis...
Sembrerebbe quindi che dati, a mio avviso importanti per una trasparente informazione al Consumatore, come la Data di Scadenza, il Lotto di produzione originario o altra tipologia di indicazioni relative al Produttore o al Confezionatore originario possono essere omesse.
Voi cosa ne pensate? Ho aggiunto dubbi ai dubbi che già avevo..
Sarebbe interessante fare un po' di chiarezza sia per gli Addetti ai Lavori, sia per il Consumatore Finale. Anche se mi pare ci sia una qualche incoerenza e anche qualche sovrapposizione nella legislazione, a partire dalla definizione di Preincarto.
Aspetto vostre repliche e con l'occasione vi ringrazio molto!
sarò in un momento di stress però sinceramente non capisco bene le due foto: immagine 1 riporta un prodotto che nulla centra con foto 2 giusto?
se sono foto di prodotti diversi non vedo la volontà di cambiare scadenza e lotto: nell'etichetta della GDO di foto 1 non compaiono questi dati, che invece si vedono solo nella foto 2 dove non riporti quella della GDO.
al di là che non apprezzo questi accrocchi, però se le immagini si riferiscono a prodotti differenti non vedo questa non conformità...
Lasciando all'autore delle foto il compito di rispondere a roxina, mi dedicherò (ancora una volta, ma so che non sarà l'ultima...) ai preincartati.
Dunque, l'ultimo commento di marco896 contiene diversi punti:
# diciture obbligatorie sugli “sfusi”
L'unico contributo dell'1169 alla confusa normativa nazionale è quella relativa all'obbligatorietà di indicazione degli allergeni (art. 44). Quanto alle disposizioni nazionali (in attesa delle future novità), ci tocca riandare al 109, che, sull'argomento è quanto mai impreciso, tanto è vero che se ne continua a discutere. Ho già espresso il mio punto di vista sull'argomento e non ci ritornerò (vedi https://www.taff.biz/legislazione-alimentare/2098-5-indicazione-allergeni-in-vaschette-preparate-al-supermercato/1 ). Sta di fatto che della suddetta imprecisione si continua ad approfittare, per ignoranza (poca) o malafede (tanta).
# perché riconfezionare un preincartato?
A parte ogni altra cosa, perché fornire un imballo a un prodotto che è già compiutamente confezionato ed etichettato? Da quel che risulta dalle foto la spiegazione, per me, è quella che ho già indicato: consentire la vendita oltre la data di scadenza. Punto.
# e se il “caseificio” fosse d'accordo?
Be', l'ipotesi mi pare ampiamente assurda. A parte ogni altra considerazione legale, la faccenda si presenta svantaggiosa in puri termini commerciali. Per quale ragione la GDO dovrebbe sobbarcarsi dei costi del riconfezionamento (ovviamente senza alterare le indicazioni del produttore, altrimenti ricadiamo nel punto precedente)? Certo è possibile che la GDO venda a proprio Marchio (quindi essendone responsabile) prodotti fabbricati da terzi, ma questa è un'altra storia.
Ciao ringrazio alfcletici per le risposte sempre precise e puntuali così come rhoxina. Specifico meglio la foto1 riguarda un formaggio riconfezionato con vista della parte frontale, poi capovolgendo la confezione è possibile evidenziare la seconda etichetta apposta sulla confezione esterna oltre a quella del caseificio che invece si trova sulla faccia del formaggio e comprende il primo imballo. Caso analogo per la foto 2.
ok, nel secondo caso non vedo quella apposta dalla gdo.
viste così non mi sembra che riportino dati incongruenti tra loro. posso immaginare che la seconda etichetta della GDO serva per il peso e la cifra del singolo pezzo (bisognerebbe guardarne un po' per vedere se cambia il prezzo e quindi che sia una cosa nata per non standardizzare). sicuramente il grosso problema è che la seconda etichetta copre parzialmente quella del produttore, quindi non posso sapere se oscura dei dati sotto. ovviamente non amo questi accrocchi e penso siano veramente border line a livello legislativo
sinceramente considerando come funziona la GDO non penso che si metta a riconfezionare il tutto (con i costi che ha l'operazione) se non ha un valido motivo. aumentare la shelf life può esserlo, ma non penso che rischino ste figuracce...
Parole chiave (versione beta)
gdo, etichetta, prodotto, alimenti, consumatore, tmc, livello, formaggio, caseificio, data scadenza, regolamentare, legislativo, preconfezionato, ingrediente, regolamento ue n 1169 2011, confezione, legislazione, allergeni, fornitore, confezionamento, legislazione alimentare, carta, talkin about food forum, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, shelf life, controllo, non conformita, ristorante, verifica, prodotto alimentare, termine minimo conservazione, esame, preimballaggio, lavoro, sicuramente, peso, produzione, grande distribuzione organizzata, scienze tecnologie alimentari, mensa