GDO: Discordanze tra Etichette di Formaggi Preincartati

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Oggetto: GDO: Discordanze tra Etichette di Formaggi Preincartati

Lasciando all'autore delle foto il compito di rispondere a roxina, mi dedicherò (ancora una volta, ma so che non sarà l'ultima...) ai preincartati.

Dunque, l'ultimo commento di marco896 contiene diversi punti:

# diciture obbligatorie sugli “sfusi”

L'unico contributo dell'1169 alla confusa normativa nazionale è quella relativa all'obbligatorietà di indicazione degli allergeni (art. 44). Quanto alle disposizioni nazionali (in attesa delle future novità), ci tocca riandare al 109, che, sull'argomento è quanto mai impreciso, tanto è vero che se ne continua a discutere. Ho già espresso il mio punto di vista sull'argomento e non ci ritornerò (vedi https://www.taff.biz/legislazione-alimentare/2098-5-indicazione-allergeni-in-vaschette-preparate-al-supermercato/1 ). Sta di fatto che della suddetta imprecisione si continua ad approfittare, per ignoranza (poca) o malafede (tanta).

# perché riconfezionare un preincartato?

A parte ogni altra cosa, perché fornire un imballo a un prodotto che è già compiutamente confezionato ed etichettato? Da quel che risulta dalle foto la spiegazione, per me, è quella che ho già indicato: consentire la vendita oltre la data di scadenza. Punto.

# e se il “caseificio” fosse d'accordo?

Be', l'ipotesi mi pare ampiamente assurda. A parte ogni altra considerazione legale, la faccenda si presenta svantaggiosa in puri termini commerciali. Per quale ragione la GDO dovrebbe sobbarcarsi dei costi del riconfezionamento (ovviamente senza alterare le indicazioni del produttore, altrimenti ricadiamo nel punto precedente)? Certo è possibile che la GDO venda a proprio Marchio (quindi essendone responsabile) prodotti fabbricati da terzi, ma questa è un'altra storia.



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Parole chiave (versione beta)

allergeni, gdo, talkin about food forum, data scadenza, prodotto, legislazione alimentare, caseificio, confezionamento, scienze tecnologie alimentari

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