Articolo 44
1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,
a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;
A me appare chiaro che le informazioni sugli allergeni devono essere fornite, ...attualmente con modalità (scritte / verbali /...) a scelta dell'OSA.