Allegato V del Reg.(UE) 1169/2011 e alimenti preimballati

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Oggetto: Allegato V del Reg.(UE) 1169/2011 e alimenti preimballati

Senza  pretendere di risolvere i dubbi,  propongo quanto segue:

RegCE 852/2004 - Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

m) TRATTAMENTO: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti;
n) PRODOTTI NON TRASFORMATI: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento
(cioè, non sottoposti a qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti), compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;
o)  PRODOTTI TRASFORMATI: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati
(cioè, prodotti  sottoposti a qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti). Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.

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RegUE 1169/2011 - ALLEGATO V

ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

1.       I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

Secondo me, quelli di cui alla precedente lettera n), purché comprendano un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;  quindi,  pure senza additivi.

2.       i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

Secondo me, quello di cui alla precedente lettera o), sottoposti unicamente a maturazione, purché comprendano un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; quindi, pure senza additivi.

Sono aperte le esemplificazioni, in particolar modo relativamente al punto 2.

Ho avuto modo di ragionare sul prodotto miele:

-          il miele fresco sarebbe esente dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale ai sensi del punto 1.

-          Il miele stagionato sarebbe esente dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale ai sensi del punto 2.



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Parole chiave (versione beta)

ingrediente, prodotto, trattamento termico, estrazione, nutrizionale, essiccamento, miele, salagione, estrusione, marinatura, stagionatura, prodotto alimentare, maturazione, trattamento, prodotto trasformato, additivi, surgelati, stagionato, pulito, regolamento ue n 1169 2011, congelato, alimenti, fresco, regolamento ce n 852 2004

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