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Salve,
soffermandosi sul Regolamento (UE) n.1169/2011, all'articolo 31, par.3, si legge quanto segue:
3. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all’alimento così com’è venduto.
Se del caso, tali informazioni possono riguardare l’alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo.
Per il caso di alimenti essiccati, sotto sale o liofilizzati, per fare alcuni esempi, ovvero alimenti che richiedano una preparazione indispensabile o quasi, riterrei che si possa applicare questa particolare specifica del regolamento.
Si tratta di quegli alimenti per i quali si potrebbe, è vero, esporre una dichiarazione nutrizionale relativa all'alimento così com'è venduto, ma che sicuramente il consumatore finale userà solo dopo averli preparati secondo le citate modalità fornite dal produttore.
Ci si troverebbe quindi esonerati dall'esporre valore energetico e sostanze nutritive dell'alimento così come è venduto, e autorizzati ad esporre tali valori relativi al prodotto trasformato secondo le modalità di preparazione descritte.
Pensate possa tornare il mio ragionamento?
Grazie a tutti
Oggetto: Dichiarazione nutrizionale di alimenti da preparare
Si, a quel punto si effettueranno nuove analisi per determinare il nuovo valore energetico e le nuove quantità di sostanze nutritive.
Grazie
Parole chiave (versione beta)
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