Campo Visivo e Posizionamento Informazioni in Etichetta

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Oggetto:

Scusate la banalità della domanda, ma rileggendo il Regolamento (UE) n°1169/2011 sembrerebbe che alcune indicazioni debbano essere localizzate in posizione differente rispetto al campo visivo principale; sul quale - se non ho inteso male - le informazioni (tanne quelle nutrizionali) possono essere poste su un'unica etichetta secondo quanto riferisce l'Articolo 9 con esclusione lettera l).

Grazie.


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Oggetto: Campo Visivo e Posizionamento Informazioni in Etichetta
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Nel tentativo di chiarire, parto da lontano. Cominciamo col dire che possono esistere più “campi visivi”:

k) «campo visivo»: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale; (di seguito CV)

l) «campo visivo principale»: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare; (di seguito CVP)

Ragionevolmente tutti i prodotti dovrebbero avere un CVP, mentre non è detto che abbiano anche uno o più CV.

Venendo alle prescrizioni dell'1169:

- Nello stesso CV:

a) la denominazione dell’alimento;

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

(cfr. art. 13, comma 5)

a) il valore energetico; e

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri,

proteine e sale.

più, eventualmente

a) acidi grassi monoinsaturi;

b) acidi grassi polinsaturi;

c) polioli;

d) amido;

e) fibre;

f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.

(cfr. art. 34, comma 1)

- Nello stesso CV della denominazione dell'alimento:

Le indicazioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 5.1 dell'Allegato III.

- Nel CVP:

3. Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:

a) il valore energetico; oppure

b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

(cfr. art. 34, comma 3, lettera a)

Per chiarire meglio quest'ultimo punto:

La collocazione di informazioni nutrizionali nel campo visivo principale, in genere denominato «parte anteriore dell’imballaggio» e in parte in un altro lato dell’imballaggio, per esempio nella «parte posteriore», può confondere i consumatori.

Pertanto, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe figurare nel medesimo campo visivo. Inoltre, su base volontaria, gli elementi più significativi delle informazioni nutrizionali potrebbero essere ripetuti nel campo visivo principale affinché i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento dell’acquisto degli alimenti.

(cfr. considerando 41)


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Oggetto:

Quale riferimento al campo visivo principale, trovo:

Articolo 34

Presentazione

3. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, sono presentate:

a) nel campo visivo principale; e

b) utilizzando una dimensione di carattere conforme all’articolo 13, paragrafo 2.

Art. 30. 3. Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:

a) il valore energetico; oppure

b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

Fatto salvo questo obbligo per chi vuole avvalersi della facoltà di ripetere i valori citati dall’art.30. 3, nulla vieta che nello stesso campo visivo principale possano apparire altre informazioni.


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Oggetto:

Ciao Alfredo,

mi permetto alcune precisazioni / correzioni:

- In uno stesso CV (che può non coincidere con quello della Dichiarazione nutrizionale):

a) la denominazione dell’alimento;

e) la quantità netta dell’alimento;

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

(cfr. art. 13, comma 5)

In uno stesso CV (che può non coincidere con quello della Denominazione dell'alimento ...):

a) il valore energetico; e

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri,

proteine e sale.

più, eventualmente

a) acidi grassi monoinsaturi;

b) acidi grassi polinsaturi;

c) polioli;

d) amido;

e) fibre;

f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.

(cfr. art. 34, comma 1)

Cordialmente,

Antonio


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Oggetto:

Riassumendo, restando a quanto è obbligatorio riportare sul CVP in base al art. 13, comma 5 non è sbagliato riportare tutte le altre informazioni su un unica etichetta. Ringrazio sinceramente Alfredo ed Antonio per l'impeccabile delucidazione ed approfondimento a quanto richiesto.


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Parole chiave (versione beta)

alimenti, nutrizionale, quantita, valore energetico, consumatore, zucchero, imballaggi, acidi grassi saturi, sale, grassi, prodotto, acidi grassi polinsaturi, vitamina, bevande, amido, etichetta, proteine, volume, acidi grassi monoinsaturi, carboidrati, base, coadiuvante tecnologico, quantita netta, regolamento ue n 1169 2011, conforme, operatore settore alimentare, valori, ingrediente

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