Nel tentativo di chiarire, parto da lontano. Cominciamo col dire che possono esistere più “campi visivi”:
k) «campo visivo»: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale; (di seguito CV)
l) «campo visivo principale»: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare; (di seguito CVP)
Ragionevolmente tutti i prodotti dovrebbero avere un CVP, mentre non è detto che abbiano anche uno o più CV.
Venendo alle prescrizioni dell'1169:
- Nello stesso CV:
a) la denominazione dell’alimento;
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
(cfr. art. 13, comma 5)
a) il valore energetico; e
b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri,
proteine e sale.
più, eventualmente
a) acidi grassi monoinsaturi;
b) acidi grassi polinsaturi;
c) polioli;
d) amido;
e) fibre;
f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.
(cfr. art. 34, comma 1)
- Nello stesso CV della denominazione dell'alimento:
Le indicazioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 5.1 dell'Allegato III.
- Nel CVP:
3. Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:
a) il valore energetico; oppure
b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
(cfr. art. 34, comma 3, lettera a)
Per chiarire meglio quest'ultimo punto:
La collocazione di informazioni nutrizionali nel campo visivo principale, in genere denominato «parte anteriore dell’imballaggio» e in parte in un altro lato dell’imballaggio, per esempio nella «parte posteriore», può confondere i consumatori.
Pertanto, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe figurare nel medesimo campo visivo. Inoltre, su base volontaria, gli elementi più significativi delle informazioni nutrizionali potrebbero essere ripetuti nel campo visivo principale affinché i consumatori vedano facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento dell’acquisto degli alimenti.
(cfr. considerando 41)