L'Ue non ha sollevato obiezioni alla proposta di bozza presentata dall'Italia circa l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dei prodotti lattiero caseari.
Sono trascorsi tre mesi, (scadenza avvenuta alle ore 24 del 13 ottobre) questo il termine di tempo stabilito dal regolamento 1169/2011 al Parlamento Europeo per rilevare obiezioni in seguito alla richiesta da parte di uno stato membro di voler adottare nuove misure in materia di informazioni sugli alimenti. Secondo il principio del "silenzio assenso" quindi il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato il "via libera" da parte di Bruxelles per l'indicazione in etichetta dei luoghi di lavorazione del latte a partire dal 1 gennaio 2017. Tale norma rimarrà in vigore per due anni.
Che prodotti riguarderà?
Il decreto riguarderà i seguenti prodotti:
-latte uht;
-latte pastorizzato;
-latte microfiltrato;
-latte pastorizzato ad elevate temperature;
ma anche i derivati: yogurt, mozzarella, formaggi e latticini.
Le diciture obbligatorie saranno:
-per quanto riguarda l'operazione di mungitura = "Nome della nazione nel quale è avvenuta la mungitura del latte"
-per quanto riguarda il condizionamento = "Nome della nazione in cui il prodotto è stato condizionato"
-per quanto riguarda le operazioni di trasformazione del latte = “Nome della nazione in cui è stato trasformato il latte"
In caso il latte abbia subito tutte e tre le suddette operazioni riportate sopra nel medesimo Paese sarà possibile riportare la dicitura "Origine del latte: Nome del Paese".
Per i Paesi Ue:
Invece, nel caso in cui le operazioni sopra indicate siano avvenute in più paesi Ue per indicare il luogo in cui sia avvenuta ogni singola operazione possono essere utilizzate le seguenti diciture:
-per quanto riguarda l'operazione di mungitura = "miscela di latte di Paesi Ue";
-per quanto riguarda il condizionamento = "latte condizionato in Paesi Ue";
-per quanto riguarda le operazioni di trasformazione del latte = "latte trasformato in Paesi Ue" ;
Per i Paesi extra-Ue
Nel caso in cui le operazioni avvengano in Paesi al di fuori dell'Unione europea potranno essere utilizzate le seguenti diciture:
-per quanto riguarda l'operazione di mungitura = “miscela di latte di Paesi non Ue";
-per quanto riguarda l'operazione di condizionamento = "latte condizionato in Paesi non Ue";
-per quanto riguarda le operazioni di trasformazioni del latte = "latte trasformato in Paesi non Ue";
Sono esclusi da tale norma i prodotti protetti da Disciplinare Dop e Igp che già riportano l’origine del latte come previsto dallo stesso disciplinare.
Il campo di applicazione del decreto: Si tratta di una norma nazionale, quindi regolamenterà soltanto la produzione lattiero casearia delle aziende italiane destinate al mercato interno (mercato italiano). Saranno esclusi quindi dall'applicazione della legge tutti i prodotti fabbricati in Italia e destinati all'esportazione e i prodotti provenienti dall'estero.Il consumatore quindi potrà reperire in commercio in Italia i prodotti lattiero-caseari senza l'indicazione di origine in etichetta. In questo caso però l'acquirente sarà a conoscenza che il prodotti in questione non sarà italiano, ma in etichetta non saranno riportare ulteriori indicazioni circa l'origine