Regolamento 1169/11 - All. VII - Parte C
Ingredienti designati con la denominazione della categoria seguita dalla denominazione specifica o dal numero E
Fatto salvo l'art. 21, gli additivi e gli enzimi alimentari ..., che appartengono a una delle categorie elencate nella presente parte sono designati obbligatoriamente mediante la denominazione di tale categoria seguita dalla denominazione specifica o eventualmente dal numero E. Nel caso di un ingrediente che appartiene a più categorie, viene indicata quella corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell'alimento in questione.