Buongiorno a tutti, scrivo per avere il vostro parere circa l'applicazione dell'articolo 9 del Reg UE 1924/2006.
Secondo questo articolo, al paragrafo 1, il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria e sulla stessa quantità di prodotto. E fin qui è chiaro.
Al paragrafo 2 si dice che va confrontata la composizione dell'alimento in questione (quello ciò su cui si vuole apporre il claim) con un alimento privo della composizione che consenta di recare l'indicazione (e anche fin qui è chiaro), ma poi aggiunge "compresi alimenti di altre marche". Letta così parrebbe che sia possibile quindi recare un claim comparativo tra la ricetta precedente e quella attuale di uno stesso prodotto, altrimenti non capirei la necessità di specificare "compresi alimenti di altre marche".
Sul Fatto Alimentare però leggo un articolo dell'avv. Dongo http://www.ilfattoalimentare.it/macine-mulino-bianco-grassi.html
che dice "Il regolamento su “nutrition & health claims” prescrive che il confronto nutrizionale venga eseguito con la media degli alimenti più venduti in quella categoria merceologica(1). Di conseguenza, è vietato paragonare le caratteristiche nutrizionali di un prodotto utilizzando come riferimento la sua ricetta precedente, così come farlo con altri biscotti dell’azienda stessa."
Sulla base di quale articolo del Regolamento l'avvocato Dongo sostiene questo?
Grazie per il parere.