cito...16. L’allegato VIII, punto 1, lettera a), punto i), del regolamento (1169/2011) recita: «1. L ’indicazione quantitativa non è richiesta:
a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti: i) il cui peso netto sgocciolato è indicato conformemente
all’allegato IX, punto 5; […].»
L’allegato IX, punto 5, del regolamento recita: «Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura,
viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento. Quando l’alimento è stato glassato, il peso netto
indicato dell’alimento non include la glassatura.
Ai sensi del presente punto, per “liquido di copertura” si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati
e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi
essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l’acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali,
salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre
sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi.»
In linea con dette disposizioni del regolamento, qualsiasi prodotto la cui etichettatura comporti l’indicazione del
peso netto e del peso netto sgocciolato conformemente all’allegato IX, punt o 5, è quindi esentato dall’obbligo di
indicare un QUID distinto. La quantità dell’ingrediente o della categoria di ingredienti può essere calcolata sulla base
del peso netto sgocciolato indicato.
Esempi: tonno al naturale, ananas sciroppato.
Per analogia, il medesimo principio può applicarsi anche nel caso in cui l’etichettatura di un prodotto presentato in
un liquido (di copertura) non compreso nell’allegato IX, punto 5 (per esempio, olio di girasole), comporti l’indica
zione, su base volontaria, del peso netto sgocciolato. La quantità dell’ingrediente o della categoria di ingredienti può
essere calcolata sulla base del peso netto sgocciolato indicato. In tali circostanze non è dunque necessario indicare il
QUID.
L'ultima parte non mi sembrava cosi chiara dalla 1169/2011, credevo che ad es. lo stesso prodotto in olio di girasole o di oliva potessero rappresentare un aspetto decisivo per l'acquisto.
Devo dire che avendo nella gamma quasi tutti vegetali in olio di girasole, non dover dichiarare il QUID ma solo il peso sgocciolato rappresenterebbe un bel vantaggio commerciale, ma e' veramente cosi? con questa comunicazione della commissione all'applicazione del principio della dichiarazione del QUID si evince un via libera?
Cosa fare?
grazie,
Simona