Manuale HACCP: necessario anche per Operatore Commerciale?
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vorrei conoscere il vostro parere in merito alla seguente situazione:
il soggetto A (Persona Fisica), apre una Società (Uninominale) di compra-vendita di Formaggi in Forme;
il soggetto A acquista i Formaggi da vari Fornitori e li fa inviare direttamente al Magazzino di stagionatura/conservazione B, con il quale ha stipulato un Contratto in tal senso;
il soggetto B gestisce detti Formaggi per conto di A (i.e. pulizia e rivoltamenti periodici, etc. come da Normativa). B possiede, ovviamente, oltre al Numero di Riconoscimento anche un Manuale HACCP con il quale gestisce, appunto, la merce di A (e pertanto: rintracciabilità, condizioni di conservazione, etc.);
il soggetto A vende il Formaggio a vari Clienti direttamente dal Magazzino di B, avvertendolo (attraverso Raccomandata, Fax, Posta Elettronica Certificata, etc.). B provvede al carico, redigendo un Documento di Trasporto (DDT) che riporta gli estremi della spedizione (i.e. Cliente, Destinazione, Tipologia della Merce, Lotto della medesima, Condizioni di Conservazione, etc.). Copia del DDT con gli annessi di cui prima, vengono poi inviati ad A.
Il mio dubbio è il seguente: anche A - oltre a B (si intende) - deve disporre di un Manuale HACCP ?
Ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti,
Longobardo
Oggetto: Manuale HACCP: necessario anche per Operatore Commerciale?
Sì. Ovviamente molto semplificato; nel quale magari sarebbe opportuno porre attenzione principalmente al controllo Fornitori, ai controlli in Azienda B ed al Sistema di Ritracciabilità, oltre ovviamente all'Etichettatura. Quest'ultima, ad esempio, è di responsabilità di A, in quanto soggetto che immette sul mercato il Prodotto.
In tal caso, penso a tutti coloro che fanno il mestiere di Mediatori (cioè che acquistano beni da X e li vendono a Y) e che mi risulta non siano in possesso di Manuali HACCP. Considera che nell'esempio che ho riportato, si tratta di merce non trasformata (in parole povere: Forme di Formaggio, tanto per intenderci).
Nel caso che riporti tu non mi sembra un semplice Mediatore, in considerazione della presenza di un Contratto stipulato con uno Stabilimento dotato di Numero di Riconoscimento e che lavora per conto del soggetto che commercializza (A).
In ogni caso, chi commercializza è comunque responsabile del Prodotto e della sua Etichettatura.
Attenzione alla definizione di Operatore del Settore Alimentare (OSA), che viene data dall'Articolo 3 - Altre definizioni del Regolamento (CE) n. 178/2002, ma soprattutto agli obblighi che sono descritti nell'Articolo 3 - Obblighi generali del Regolamento (CE) n. 852/2004 che ribadisce: "Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento".
Capisco che si tratta di una Realtà Alimentare che non produce; tuttavia vende Prodotti Alimentari e pertanto in qualche modo ne è responsabile.
Il mio piccolo contributo: non si tratta di semplice compra-vendita, come potrebbe essere per un Supermercato, dove il Prodotto e la Filiera Produttiva non sono responsabilità del Venditore, ma solamente lo Stoccaggio.
In questo caso, invece, durante il periodo di conservazione dei Prodotti acquistati da A ed immagazzinati presso B, c'è un Processo di Conservazione e Manipolazione del Prodotto stesso, che sarà stato definito da A o da chi ha fornito i Formaggi ad A.
Pertanto, a mio avviso, la responsabilità su tale Processo e della Logistica associata (Igiene dei Trasporti, Etichettatura, etc.) è di A, che deve descriverla nel proprio Manuale di Autocontrollo, insieme ai metodi di valutazione dell'effettivo rispetto delle istruzioni impartite a B.
Anche nel caso in cui sia B a proporre come mantenere il Formaggio (data la propria probabile esperienza in merito), è comunque A che accetta e quindi riconosce come valide, le Procedure.
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