Ciao Nunzia e bentrovata! ^__^
Premetto: sarà l'ora tarda, ma non ho capito esattamente il tuo dubbio. Nonostante menzionare il Reg. (UE) n°1169/2011 sia piuttosto di moda tra gli Operatori del Settore Alimentare - OSA (e, a ben pensarci, il ricorso a sigle ed acronimi - quasi come ad una sorta di linguaggio segreto - aiuta a meglio identificarsi nel Gruppo); tuttavia tale Regolamento Comunitario non ha particolare attinenza col tema della Marchiatura d'Identificazione degli Alimenti di Origine Animale.
A quanto mi risulta - ma vale la solita esortazione, rivolta a chiunque ci legga, in particolare agli appassionati di Etichettatura, Pubblicità e Presentazione dei Prodotti Alimentari, a correggermi nell'ipotesi (tutt'altro che remota) fossi in errore - la risposta al tuo dubbio ritengo debba essere ricercata nell'Allegato II - Requisiti Concernenti Diversi Prodotti di Origine Animale del caro e vecchio Reg. (CE) n°853/2004.
In particolare alla Lettera A - Applicazione della Marchiatura d'Identificazione riportata nella Sezione I - Marchiatura D'identificazione, in cui leggiamo:
...omissis...
1. Il marchio dev'essere apposto prima che il prodotto lasci lo stabilimento.
2. Tuttavia, non è necessario applicare un nuovo marchio a un prodotto a meno che ne venga rimosso l'imballaggio e/o il confezionamento oppure esso sia ulteriormente trasformato in un altro stabilimento, nel qual caso il nuovo marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui hanno luogo tali operazioni.
...omissis...
Dalla lettura di quanto sopra, ne desumo che - in una situazione come quella da te illustrata - il Numero di Riconoscimento da riportare in Etichetta sia quello del Confezionatore.
Spero di aver risposto e di essere stato in qualche modo di aiuto.
A presto!
Giulio