Sede stabilimento packaging doppio

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Oggetto: Sede stabilimento packaging doppio

Se la domanda verte sul dichiarare in etichetta il confezionatore, la norma di riferimento dovrebbe essere il Reg. 1169/2011.
Quindi, come direbbe la logica prima le definizioni, poi le regole. A volte per fare confusione si fa il contrario ma si tratta di sottigliezze.
Supponiamo quindi di avere il produttore X, il confezionatore Y e il distributore a suo marchio Z.
All'art. 8, lettera h del Regolamento summenzionato si indica il responsabile dell'etichettatura, mentre nelle menzioni obbligatorie si richiede:
“il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1”
Quindi chi è l'OSA, che sarebbe la traduzione dall'inglese di FBO (traduzione al solito pessima).
Se è Z a vendere il prodotto né X né Y debbono comparire in etichetta, all'infuori dell'Italia dove vige l'obbligo, retaggio dell'art.8 della L 283/1962 della sede dello stabilimento di produzione e confezionamento o di solo confezionamento.
Se X vende il suo prodotto, anche se confezionato da Y per conto terzi (ossia per X) compare solo il nome di X; se invece Y confeziona un prodotto a suo nome, in Europa compare solo il suo nome, in Italia anche quello di X (la cosa potrebbe non essere vera ma è talmente complicata da non soffermarci sui distinguo).
Non pretendendo di essere nuovo, nei particolari, perciò non indico le fonti, poiché m'è indifferente se già altri, prima di me, abbiano pensato ciò che io ho pensato.
L'esperto è una persona che ha fatto in un campo molto ristretto tutti gli errori possibili
.
Parola dell'INesperto.



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Parole chiave (versione beta)

prodotto, confezionamento, operatore settore alimentare, etichetta, regolamento ue n 1169 2011, produzione, distributore, legge 30 aprile 1962 n 283

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