Buonasera a tutti,
avrei bisogno di condividere con voi un dubbio riguardo la corretta applicazione dell'art 5 della Direttiva 2011/91 UE, relativo ai casi di esenzione dall'indicazione del lotto in etichetta
In particolare , da quanto ho potuto capire ,ai sensi dell'art sopracitato, è possibile omettere l’indicazione del lotto qualora sulla confezione sia presente la data di scadenza oppure il termine minimo di conservazione comprensivo di giorno e di mese .
“Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano in etichetta, l’indicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell’ordine almeno il giorno e il mese”
D’altra parte anche nel considerando n 13 della stessa direttiva si stabilisce che “Il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo, conformemente alla direttiva 2000/13/CE, possono fungere da indicazione che consente di identificare la partita, a condizione che siano segnalati in modo preciso”
Premesso che ritengo che per la rintracciabilità del prodotto, sarebbe sempre utile e cautelativo mantenere il numero di lotto, a vostro avviso , l'esenzione prevista dall'art 5 è applicabile, come credo , anche al caso in cui più lotti di produzione siano identificati con lo stesso termine minimo di conservazione indicato con “Giorno/mese/anno ?
Ringrazio fin da ora per il prezioso supporto e ogni possibile suggerimento in merito .
Buona serata