Decreto Legislativo 109 del 1992

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Oggetto: Decreto Legislativo 109 del 1992

Decreto Legislativo n°109 del 27/01/1992

(in suppl. ordinario della Gazz. Uff. n°39 del 17 febbraio)

Attuazione delle direttive (CEE) n. 395/89 e (CEE) n. 396/89, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 45 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, concernenti la etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonchè le diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Campo di applicazione.

1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, nonchè la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto.

2. Si intende per:

a) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare;
b) prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;
c) presentazione dei prodotti alimentari:
1)la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;
2)il materiale utilizzato per il loro confezionamento;
3)il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;
4)l'ambiente nel quale sono esposti;
d) prodotto alimentare preincartato l'unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita;
e) consumatore il consumatore finale nonchè i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe, denominate in seguito <<collettività>>.
3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonchè quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.

Art. 2. Pubblicità

1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso.

2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, fatte salve le disposizioni applicabili alle acque minerali naturali ed ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane nè accennare a tali proprietà che non possiede; non devono, inoltre, evidenziare caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche.

Art. 3. Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati.

1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie.

3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.

4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.

5. Per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo stabilimento.

Art. 4. Denominazione di vendita.

1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista dalle disposizioni che disciplinano il prodotto stesso ovvero il nome consacrato da usi e consuetudini ovvero una descrizione del prodotto accompagnata, se necessario, da informazioni sulla sua natura e utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

2. La denominazione di vendita non può essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di fantasia.

3. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se l'omissione di tale indicazione può creare confusione nell'acquirente.

4. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti è in ogni caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura <<irradiato>> ovvero <<trattato con radiazioni ionizzanti>>.

5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conservazione degli alimenti, non costituisce trattamento ai sensi del comma 3.

Art. 5. Ingredienti.

1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.

2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia:
a)gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria;
b)gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un ingrediente appartenga a più categorie, deve essere indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito.

3. L'elenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola <<ingrediente>>.

4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acqua aggiunta può non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del prodotto finito.

5. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità degli altri ingredienti adoperati al momento della loro utilizzazione.

6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione può avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria.

7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purchè la loro elencazione sia accompagnata da una indicazione del tipo <<ingredienti del prodotto ricostituito>> ovvero <<ingredienti del prodotto pronto per il consumo>>.

8. Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in altro ordine, purchè la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo <<in proporzione variabile>>.

9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purchè la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo <<in proporzione variabile>>.

10. Le carni, utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di carne, devono essere indicate con il nome della specie animale.

11. Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti con la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso in funzione del peso globale, purchè sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri componenti.

12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria: a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito; b) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale l'elenco degli ingredienti non è prescritto; c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente composto per esservi immessi di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale.

13. La menzione del trattamento di cui all'art. 4, comma 3, non è obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche, l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento.

Art. 6. Designazione degli aromi.

1. Gli aromi sono designati con il termine di <<aromi>> oppure con una indicazione più specifica oppure con una descrizione dell'aroma.

2. Il termine <<naturale>> o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti.

3. Se la indicazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine <<naturale>> o qualsiasi altra espressione avente un significato equivalente può essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante opportuni processi fisici o enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressochè unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata.

Art. 7. Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti.

1. Non sono considerati ingredienti: a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale; b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purchè essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sè, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso è prescritto come rivelatore.

2. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta: a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche; b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti; c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purchè non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale è richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro; d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita; e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purchè non siano stati aggiunti altri ingredienti.

3. L'indicazione dell'acqua non è richiesta: a) se l'acqua è utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata; b) nel caso di liquido di copertura che non viene normalmente consumato; c) per l'aceto, quando è indicato il contenuto acetico e per l'alcole e le bevande alcoliche quando è indicato il contenuto alcolico.

4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e c), quanto previsto dalla lettera a) del comma 12 dell'art.

5 non si applica agli additivi.

Art. 8. Ingrediente caratterizzante evidenziato.

1. Qualora l'etichettatura di un prodotto alimentare ponga in rilievo, onde differenziarlo da altri della stessa specie, la presenza o il limitato tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest'ultimo comporta lo stesso effetto, deve essere indicata, secondo i casi, la quantità minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale.

2. Il comma 1 non si applica nel caso di: a) ingredienti la cui quantità d'impiego è fissata da norme specifiche; b) prodotti alimentari costituiti essenzialmente dall'ingrediente evidenziato; c) ingredienti utilizzati in debole dose come aromatizzanti.

3. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare o nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente in questione.

Art. 9. Quantità.

1. La quantità netta di un preimballaggio è la quantità che esso contiene al netto della tara.

2. La quantità nominale di un preimballaggio è quella definita all'art. 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.

3. La quantità dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unità di volume per i prodotti liquidi ed in unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro (l o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche.

4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione della quantità è fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali e la quantità nominale di ciascuno di essi.

5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il numero totale dei preimballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e la quantità contenuta in ciascun preimballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno almeno su uno di essi.

6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o più preimballaggi individuali che non sono considerati unità di vendita, l'indicazione della quantità è fornita menzionando la quantità totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base di zucchero è sufficiente l'indicazione della quantità totale.

7. Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di governo, deve essere indicata anche la quantità di prodotto sgocciolato; per liquido di governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati anche quando si presentano congelati o surgelati, purchè il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione alimentare e non sia, pertanto, decisivo per l'acquisto: a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia; b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto; c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti; d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi.

8. L'indicazione della quantità non è obbligatoria: a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere chiaramente visto dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio stesso; b) per i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g; c) per i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche.

9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati alla presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantità netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore. 10. La quantità di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di quantità a volume, può essere espressa utilizzando il solo volume.

Art. 10. Termine minimo di conservazione e data di scadenza.

1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura <<da consumarsi preferibilmente entro>> seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

2. La data di scadenza è la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura <<da consumarsi entro>> seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno.

4. La data può essere espressa: a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi; b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi; c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per almeno diciotto mesi.

5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui ai commi 1 e 2 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono completate dalla enunciazione delle condizioni di conservazione con particolare riferimento alla temperatura in funzione della quale il periodo di validità è stato determinato.

6. L'indicazione del termine minimo di conservazione e di qualsiasi altra data non è richiesta per: a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose; b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall'uva nonchè delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva; c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10 in volume; d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività; e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione; f) gli aceti; g) il sale da cucina; h) gli zuccheri allo stato solido; i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi; l) le gomme da masticare e prodotti analoghi; m) i gelati monodose.

7. é vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.

Art. 11. Sede dello stabilimento.

1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione e di confezionamento o di solo confezionamento può essere omessa nel caso di: a) impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico stabilimento ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o sociale; b) prodotti provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia; c) prodotti destinati ad altri Paesi.

2. Nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purchè quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

3. Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione.

Art. 12. Titolo alcolometrico.

1. Il titolo alcolometrico volumico effettivo è il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 ºC contenuta in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura.

2. Il titolo alcolometrico volumico è espresso dal simbolo << % vol>>, preceduto dal numero corrispondente che può comprendere solo un decimale; può essere preceduto dal termine <<alcool>> o dalla sua abbreviazione <<alc.>>.

3. Al titolo alcolometrico si applicano le seguenti tolleranze in più o in meno, espresse in valori assoluti: a) 0,5% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5%, nonchè per le bevande della NC 2206 00 93 e 2206 00 99 ricavate dall'uva; b) 1% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico superiore a 5,5%, per i sidri e le altre bevande fermentate ottenute da frutta diversa dall'uva nonchè per le bevande della NC 2206 00 91 ricavate dall'uva e le bevande a base di miele fermentato; c)1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante in macerazione; d)0,3% vol per le bevande diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c).

4. Le tolleranze di cui al comma 3 si applicano senza pregiudizio delle tolleranze derivanti dal metodo di analisi seguito per la determinazione del titolo alcolometrico.

5. Ai mosti, ai vini, ai vini liquorosi, ai vini spumanti ed ai vini frizzanti si applicano le tolleranze stabilite nei regolamenti comunitari.

Art. 13. Lotto.

1. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.

3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera <<L>>, salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.

4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.

5. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.

6. L'indicazione del lotto non è richiesta:
a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;
b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;
c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:
1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio. 2) avviati verso organizzazioni di produttori o
3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
d) per i prodotti alimentari preincartati nonchè per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;
e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2.

7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con la menzione del giorno, del mese e dell'anno nonchè la menzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1.

8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può con proprio decreto stabilire le modalità di indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari.

Art. 14. Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati.

1. La denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonchè il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica fino al 30 giugno 1999 per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali è impressa in modo indelebile una delle indicazioni riportate al comma 1.

3. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali è riportata in modo indelebile una dicitura e, pertanto, non recano nè etichetta nè anello nè fascetta nonchè nel caso degli imballaggi o dei recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm2 sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni: la denominazione di vendita, la quantità e la data; in tale caso non si applica la disposizione di cui al comma 1.

4. Le indicazioni di cui all'art. 3 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate.

5. Per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui all'art. 3 possono figurare soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa, fatto salvo quanto previsto al comma 7.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai prodotti alimentari preconfezionati destinati alle collettività per esservi preparati o trasformati o frazionati o somministrati.

7. Nel caso in cui le indicazioni di cui all'art. 3 figurino, ai sensi dei commi 5 e 6, sui documenti commerciali, le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), d) ed e) devono figurare anche sull'imballaggio globale in cui i prodotti alimentari sono posti per la commercializzazione.

Art. 15. Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura.

1. I prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita attraverso i distributori automatici o semiautomatici devono riportare le indicazioni di cui all'art. 3.

2. Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3, nonchè il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.

3. Le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.

Art. 16. Vendita dei prodotti sfusi.

1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti.

2. Sul cartello devono essere riportate:
a) le indicazioni previste all'art. 3, comma 1, lettere a) e b);
b) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili, ove necessario;
c) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580;
d) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol.

3. Per i prodotti della pasticceria e della panetteria l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche ai prodotti di gelateria.

5. Per i prodotti della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari pronte per cuocere, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su apposito registro o altro sistema equivalente da tenersi bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti alimentari.

6. Per i prodotti preincartati le indicazioni di cui al comma 2 possono figurare sul solo cartello applicato al comparto.

7. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.

8. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono figurare anche solo sui documenti commerciali.

Art. 17. Prodotti non destinati al consumatore.

1. I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonchè i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), c), e) ed h).

2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.

Art. 18. Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.

2. Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 2 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni.

3. L'importo relativo alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 deve essere versato all'ufficio del registro competente per territorio.

Art. 19. Birra.

1. L'art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: <<Art. 2. -- 1. La denominazione "birra analcolica" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 3 e non superiore a 8. 2. La denominazione "birra leggera" o "birra light" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 5 e non superiore a 11. 3. La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume superiore a 11; tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se il grado saccarometrico in volume è superiore a 13 e "birra doppio malto" se il grado saccarometrico in volume è superiore a 15>>.

Art. 20. Burro.

1. L'art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

<<Art. 4. -- 1. Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all'origine ovvero in involucri sigillati.>>.

Art. 21. Camomilla.

1. L'art. 5 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, è sostituito dal seguente:

<<Art. 5. -- 1. La camomilla deve rispondere ai tipi e alle caratteristiche fissati nella tabella annessa alla presente legge.>>.

2. L'art. 6 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, è sostituito dal seguente:

<<Art. 6. -- 1. La camomilla può essere venduta al consumatore solo in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine.

2. L'etichettatura della camomilla comporta l'obbligo dell'indicazione del tipo di camomilla di cui alla tabella allegata.

3. Il prodotto ottenuto da infiorescenze o steli o da entrambi macinati può essere posto in commercio solo con la denominazione: "camomilla macinata industriale".>>.

Art. 22. Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari.

1. L'art. 6 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente;

<<Art. 6.

1. é denominata "farina di grano tenero" il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.>>.

2. Ferme restando le norme in materia di panificazione e di alimenti surgelati l'art. 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: <<Art. 14.

1. E' denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico).

2. Il prodotto sottoposto a cottura parziale, surgelato o non, deve essere destinato al solo consumatore finale, purchè in imballaggi preconfezionati recanti in etichetta, oltre alle indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, la denominazione di pane completata dalla menzione "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonchè l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e le relative modalità di cottura.>>.

3. Al comma primo dell'art. 16 della legge 4 luglio 1967, n. 580, le parole: <<Il contenuto in acqua del pane>> sono sostituite da: <<Il contenuto in acqua del pane a cottura completa>>.

Art. 23. Formaggi freschi a pasta filata.

1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, è sostituito dal seguente:

<<Art. 1.

1. I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all'origine. 2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione preincartati.

3. Sulle confezioni dei formaggi freschi a pasta filata devono essere riportate le indicazioni seguenti, con le modalità previste dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari:
a) denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantità netta o nominale ovvero, nel caso di prodotto contenuto in liquido di governo, la quantità di prodotto sgocciolato;
d) la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante nonchè la sede dello stabilimento; per i prodotti provenienti dagli altri Paesi può essere riportato, in sostituzione del nome del fabbricante, il nome o la ragione sociale e la sede del confezionatore ovvero del venditore stabilito nella Comunità economica europea;
f) le modalità di conservazione;
g) la dicitura di identificazione del lotto;
h) il luogo di origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro per le politiche comunitarie, sono individuati i casi nei quali si rendano necessari le indicazioni anzidette.>>.

Art. 24. Margarina e grassi idrogenati.

1. L'art. 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, è sostituito dal seguente:

<<Art. 9. -- 1. La margarina ed i grassi idrogenati alimentari destinati al consumatore devono essere posti in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi ovvero in involucri sigillati.>>.

Art. 25. Miele.

1. L'art. 3, comma 5, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'art. 51 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente: <<5. Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria, va indicato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'art. 6, comma 1.>>.

2. L'art. 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'art. 51 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente:

<<Art. 6.

1. Il miele destinato al consumatore deve essere confezionato in contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni:
a) la denominazione "miele", per il prodotto definito al primo comma dell'art. 1, ovvero una delle denominazioni specifiche previste ai commi 3 e 4 dell'art. 1, secondo l'origine o il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il "miele in favo", il "miele con pezzi di favo", il "miele per pasticceria", il "miele per l'industria" ed il "miele di brughiera" devono essere designati come tali;
b) la quantità netta o nominale;
c) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea;
d) la dicitura di identificazione del lotto.

2. La denominazione di vendita può essere completata da:
a) un'indicazione inerente all'origine vegetale o floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;
b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata;
c) l'indicazione "vergine integrale" qualora non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga le caratteristiche stabilite col decreto di cui all'art. 7.

3. Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e non sia commercializzato al dettaglio, le indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), possono figurare solo sui documenti commerciali di vendita.

4. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza il miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e stabilisce inoltre le modalità per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele.

5. Le indicazioni di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono figurare in lingua italiana.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000.>>.

Art. 26. Olio di oliva e di semi.

1. L'art. 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente:

<<Art. 7.

1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non (1) si applica quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario.
3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantità nominali unitarie seguenti espresse in litri: 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00.>>.
2. Sono abrogati:
a) gli articoli 2, comma primo, 8 e 9 (1) della legge 27 gennaio 1968, n. 35;
b) gli articoli 22 e 23, secondo comma, ultimo periodo del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modificazioni;
c) l'art. 70 del regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 28 febbraio 1992, n. 49]

Art. 27. Pomodori pelati e concentrati di pomodoro.

1. Gli articoli 4 e 5, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, sono abrogati.

2. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, è sostituito dal seguente: <<Art. 7.

1. I contenitori dei prodotti di cui al presente decreto, fabbricati in Italia e destinati al consumatore, oltre alle menzioni obbligatorie prescritte dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, devono riportare:
a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede legale del fabbricante;
b) la sede dello stabilimento;
c) una dicitura di identificazione del lotto impressa o litografata o apposta in maniera indelebile sul contenitore o sul dispositivo di chiusura.

2. Previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è consentito l'uso di una sigla per l'indicazione di cui al comma 1, lettera a) e di un numero per l'indicazione di cui alla lettera b);

3. Le sigle ed i numeri previsti al comma 2 sono comunicati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Ministero della sanità, al Ministero dell'agricoltura e foreste nonchè all'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti destinati all'esportazione.>>.

Art. 28. Riso.

1. L'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente:

<<Art. 1.

1. Il nome di riso è riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura.

2. E' tuttavia consentito l'utilizzo del nome riso per il prodotto al quale sia stata comunque asportata la lolla, non rispondente alla definizione di cui al comma 1 purchè sia accompagnato dalla indicazione relativa alla diversa lavorazione o al particolare trattamento subito dal risone, quali riso integrale, riso parboilet, riso soffiato>>.

2. Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono sostituiti dal seguente: <<Qualora il riso sia posto in vendita preconfezionato in imballaggi chiusi all'origine oltre alle indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura, sulle confezioni deve essere indicata la varietà e può essere indicato il gruppo di appartenenza>>.

3. Il secondo, terzo e quarto comma, dell'art. 2, della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono sostituiti dai seguenti: <<Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, che formano parte integrante della denominazione di vendita. Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti. Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre>>.

4. Il quinto comma dell'art. 5 e l'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono abrogati.

Art. 29. Norme finali.

1. Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari destinati ad altri Paesi.
2. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, nonchè tutte le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari e relative modalità, diverse o incompatibili con quelle previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di direttive comunitarie relative a singole categorie di prodotti.
3. Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanità.

Art. 30. Norme transitorie.

1. E' consentita fino al 30 giugno 1992 l'etichettatura dei prodotti alimentari in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, o alle norme concernenti singole categorie di prodotti alimentari, salvo quanto espressamente previsto dai regolamenti comunitari relativi a singole categorie di prodotti.
2. E' altresì consentito fino al 31 dicembre 1993 designare le sostanze aromatizzanti e le polveri lievitanti in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, concernente la disciplina degli additivi consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
3. I prodotti alimentari etichettati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.


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