Buongiorno a tutti! Secondo voi, un prodotto non destinato al consumatore, che viene confezionato sottovuoto e congelato, venduto ad un secondo operatore, che lo lavora e lo riconfeziona, dovrebbe riportare un'etichetta su ogni singola confezione, oppure basta un documento unico recante tutte le informazioni di legge (packing list)?
Secondo il D.Lgs. n°109 del 27 Gennaio 1992 all'art. 17 - comma 1 I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni
a) denominazione di vendita;
c) la quantitą netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantitą unitarie costanti, la quantitą nominale;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunitą economica europea;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
Sempre all'art 17 il comma 2 stabilisce che Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.
Io ne deduco che bastino le info riportate nel packing list e nel DDT. Voi cosa ne pensate? Grazie!!
Secondo il D.Lgs. n°109 del 27 Gennaio 1992 all'art. 17 - comma 1 I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni
a) denominazione di vendita;
c) la quantitą netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantitą unitarie costanti, la quantitą nominale;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunitą economica europea;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
Sempre all'art 17 il comma 2 stabilisce che Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.
Io ne deduco che bastino le info riportate nel packing list e nel DDT. Voi cosa ne pensate? Grazie!!