Ciao Matteo,
ti riporto direttamente l'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria per il 1993), che ha modificato l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, specifica che "il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto"
Il pane "precotto surgelato" deve per cui essere presentato al supermercato, previo confezionamento e riportare in etichetta la tipologia di prodotto.
Anche nel caso di un ristorante che somministri pane proveniente da pane precotto o surgelato deve essere riportato in etichetta "proviene da parte precotto o surgelato", cosa che per altro accade anche per il pesce.
Se avessi bisgno di altri chiarimenti chiedi pure!
A disposizione...