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sono un giovane studente di Tecnologie Alimentari e mi hanno proposto di occuparmi dell'HACCP di alcuni supermercati della mia zona; sono consapevole di non avere ancora abbastanza competenze, nè tanto meno qualifiche, ma vorrei provare a cimentarmi lo stesso.
Intanto volevo farvi veramente i complimenti per questa "bibbia e luogo di confronto per tutti gli adetti al Settore Alimentare", ho cercato molto in rete e questo è il sito più autorevole, curato ed affidabile che ho trovato. Complimenti vivissimi!
Non so se stia postando nella sezione giusta, al massimo chiedo agli amministratori di spostare quanto ho scritto e mi scuso in anticipo.
La mia domanda è abbastanza specifica:
avrei bisogno di conoscere quale tipo di documentazione e se sono necessarie autorizzazioni specifiche per vendere pane e focacce all'interno dei supermercati, supponendo che queste arrivino precotte; nel supermercato stesso ci si occuperà della cottura in appositi forni a norma di legge.
ti riporto direttamente l'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria per il 1993), che ha modificato l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, specifica che "il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto"
Il pane "precotto surgelato" deve per cui essere presentato al supermercato, previo confezionamento e riportare in etichetta la tipologia di prodotto.
Anche nel caso di un ristorante che somministri pane proveniente da pane precotto o surgelatodeve essere riportato in etichetta "proviene da parte precotto o surgelato", cosa che per altro accade anche per il pesce.
Se avessi bisgno di altri chiarimenti chiedi pure!
Buongiorno, sono un giovane studente di Tecnologie Alimentari e mi hanno proposto di occuparmi dell HACCP di alcuni supermercati della mia zona; sono consapvole di non avere ancora abbastanza competenze, nè tanto meno qualifiche, ma vorrei provare a cimentarmi lo stesso... Intanto volevo farvi veramente i complimenti per questa bibbia e luogo di confronto per tutti gli adetti al settore alimentare , ho cercato molto in rete e questo è il sito più autorevole, curato e affidabile che ho trovato. Complimenti vivissimi! Non so se stia postando nella sezione giusta, al massimo chiedo agli amministratori di spostare quanto ho scritto e mi scuso in anticipo.
-La mia domanda è abbastanza specifica, avrei bisogno di conoscere quale tipo di documentazione e se sono necessarie autorizzazioni specifiche per vendere pane e focacce all interno dei supermercati, supponendo che queste arrivino precotte; nel supermercato stesso ci si occuperà della cottura in appositi forni a norma di legge.
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno... Ciao
per quanto riguarda la vendita del pane ottenuto per completamento di cottura presso i punti vendita, la normativa di riferimento è la Legge 580/67 e il D.P.R. 502/98, che indica il preconfezionamento ed etichettura, ma allora come si spiega la vendita self-service che avviene in alcune grandi catene della GDO e a quanto ne so approvata dalle locali AULSS?
se non mi sfugge qualcosa, anche a me sembra non conforme la vendita a libero servizio del pane non preconfezionato, non solo di quello ottenuto per riscaldamento del precotto, ma di qualsiasi tipo di pane.
Come non mi risulta conforme vendere pane in foma ambulante in fiere e mercati di tipo aperto (L.580/1967 e ss.mm.- art.26).
le casistiche sono differenti a seconda se il pane termina la cottura nello stesso punto vendita o se arriva con la cottura terminata al punto vendita, pronto per essere commercializzato. In quest'ultimo caso (cottura finale avvenuta all'esterno) il pane deve arrivare al punto vendita preconfezionato ed etichettato.
Nel caso in cui il punto vendita abbia un proprio forno dove completare la cottura, la situazione si complica. Si potrebbe infatti creare la situazione descritta da gris.a.
Ovviamente il punto vendita deve avere una "autorizzazione sanitaria (ex)" deve utilizzare comparti separati ed identificare il relativo comparto con un cartello dove è riportata la dicitura "ottenuto da pane parzialmente cotto - surgelato".
Sinceramente, riguardo quest'ultima casistica, ho seri dubbi che sia conforme alla normativa italiana. Infatti in diversi punti vendita si trovano "ceste" isolate di pane ottenuto da pane precotto preconfezionato (con una propria etichetta).
Per quanto riguarda la vendita del pane in forma ambulante, l'articolo 26 della Legge 580/67 è stato modificato dal Dlgs 114/98, per cui è possibile vendere pane in fiere e mercati all'aperto.
forse è una interpretazione del comma 2 dell'art.1 del DPR 502/98, cioè come dice marco79 se le operazioni sono fatte nello stesso punto vendita non c'è obbligo di preconfezionamento, per quanto riguarda l'art 26 della 580/67 non mi risulta modificato. Avete maggiori informazioi in merito?
Grazie marco79, per il riferimento al DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114.
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 30. Disposizioni transitorie e finali
5. … omissis.
E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari.
l'articolo 26 della L. 580/67 è stato modificato nel senso che è stato abolito il divieto di vendita del pane nei pubblici mercati (scoperti).
Il riferimento è l'articolo 30 comma 5 del DLG 114/1998 (riforma del commercio).
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.