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Una nota ditta (ed anche altre) da alcuni mesi stanno vendendo sugli scafali dei market dei prodotti (in questo caso bustine contenenti piante "le bustine da te o camomilla per intenderci") riportando in etichetta tipo: tisana regolarità, tisana rilassante, tisana digestiva, tisana depurativa ecc....
Queste diciture sono regolari? Si scontrano con le normative attuali in vigore (es. claims) regolamento Ce 1924 del 2006 e il 1925 del 2006? Non sono delle indicazioni “funzionali”? Gradirei ricevere delle spiegazioni da persone + esperte del sottoscritto (ci vuol poco). Grazie.
Oggetto: Claims: indicazioni etichetta tisane e infusi
Ritengo che gli esempi citati ricadano in quanto previsto dal considerando 5 del reg. 1924/06. Così, infatti, si esprime FEDERALIMENTARE nelle sue linee guida:
I descrittori generici (denominazioni) che sono stati tradizionalmente utilizzati per indicare una particolarità di una classe di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana, come i "digestivi" o le "pastiglie contro la tosse", possono essere esclusi dall'applicazione del Regolamento, mediante apposita procedura da attivarsi per tramite dell'Autorità nazionale (articoli 1.4 e 25.2).
Il citato art. 1.4 dice infatti che:
4. Per i descrittori generici (denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana, una deroga al paragr. 3, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’art. 25, paragr. 3, su richiesta degli operatori del settore alimentare interessati. La richiesta è inoltrata all’autorità nazionale competente di uno Stato membro, la quale la trasmette senza indugio alla Commissione. La Commissione adotta e pubblica le condizioni in base alle quali gli operatori del settore alimentare dovranno effettuare tali richieste, onde garantirne un trattamento celere ed entro tempi ragionevoli.
Si tratta, a questo punto, di verificare se tale procedura sia stata avviata (del che dubito): potrebbe essere interessante chiederlo direttamente alle aziende in questione e farci sapere le loro (eventuali, ma improbabili) risposte.
Ritengo che gli esempi citati ricadano in quanto previsto dal considerando 5 del reg. 1924/06. Così, infatti, si esprime FEDERALIMENTARE nelle sue linee guida:
I descrittori generici (denominazioni) che sono stati tradizionalmente utilizzati per indicare una particolarità di una classe di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana, come i digestivi o le pastiglie contro la tosse , possono essere esclusi dall applicazione del Regolamento, mediante apposita procedura da attivarsi per tramite dell Autorità nazionale (articoli 1.4 e 25.2).
Il citato art. 1.4 dice infatti che:
4. Per i descrittori generici (denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana, una deroga al paragr. 3, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’art. 25, paragr. 3, su richiesta degli operatori del settore alimentare interessati. La richiesta è inoltrata all’autorità nazionale competente di uno Stato membro, la quale la trasmette senza indugio alla Commissione. La Commissione adotta e pubblica le condizioni in base alle quali gli operatori del settore alimentare dovranno effettuare tali richieste, onde garantirne un trattamento celere ed entro tempi ragionevoli.
Si tratta, a questo punto, di verificare se tale procedura sia stata avviata (del che dubito): potrebbe essere interessante chiederlo direttamente alle aziende in questione e farci sapere le loro (eventuali, ma improbabili) risposte.
Saluti.
alfclerici
Per avere un'idea dello stato dell'arte in Italia, segnalo questa pagina:
A questo punto si preospettano a parer mio tre possibilità.
1) la prima è che l'azienda in questione abbia fatto richiesta per i claims (poco probabile). Posso io usare secondo te le diciture sulla confezione usando lo stesso mix di piante?
2) la seconda è se faccio qualcosa di simile non sarei il solo e potrei portare, in eventuale causa, le prove di altre aziende che usano quest diciture.
3) la terza aspettare i claims (quando usciranno)?
1) Mi verrebbe da rispondere sì, dato che in giro c'è di tutto (e di peggio) e che i controlli non mi risulta siano così stringenti...
2) In eventuale causa temo che questo argomento non servirebbe a molto.
3) Puoi tentare di chiedere chiarimenti a questi indirizzi:
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Ufficio IV - Direttore dott. Bruno SCARPA Telefono: 0659946592 E-mail: b.scarpa@sanita.it Alimentazione particolare e erboristeria: prodotti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari compresi quelli a base di ingredienti erboristici, prodotti salutistici, alimenti arricchiti e funzionali e nuovi alimenti; stabilimenti di produzione; segreteria della commissione dietetica e nutrizione Ufficio V - Direttore dott.ssa Lucia GUIDARELLI Telefono: 0659946828 E-mail: l.guidarelli@sanita.it Nutrizione: nutrizione; tutela nutrizionale dei prodotti tipici nazionali; educazione. alimentare; etichettatura nutrizionale e dichiarazioni delle proprieta' degli alimenti
Nella non improbabile eventualità che risultino difficili o infruttuosi i contatti ministeriali, suggerisco di contattare (o meglio ancora associarsi, se già non lo siete):
AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari) che, in quanto Associazione di categoria (tra l'altro si occupa proprio di "bevande infusionali").