Applicazione artt. 28-29 del DPR 327/80

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Oggetto: Applicazione artt. 28-29 del DPR 327/80

Buongiorno a tutti,

vorrei sottoporvi un quesito, al quale spero possiate rispondermi.

Con l entrata in vigore del Regolamento 852/2004 ed in particolar modo dell Allegato II, gli articoli 28 e 29 del DPR 327/80 rimangono validi o devono essere disapplicati? Mi riferisco ai requisiti igienico strutturali dei laboratori di produzione e confezionamento, in quanto nel Regolamento comunitario non vengono menzionate tutte le caratteristiche strutturali che invece sono richieste dal DPR. In caso di ispezione, le ASL, per sanzionare, fanno riferimento al solo Regolamento 852/2004 o al DPR 327/80?

Grazie mille

In caso di sanzione si applica il DL 193/97, come riferimento tecnico (caratteristiche e modalita' strutturali) gli artt. 28-29 del DPR 327/80 nonche' quelli piu' in dettaglio dei vecchi regolamenti locale d'igiene  rimangono in "uso" all'autorita' sanitaria come parametri minimi indispensabili di verifica e/o di parere (es. n dei wc in base ai mq e/o posti a sedere di un esercizio,...altezze dei locali....numero dei locali,...eccc..ecc..). Di fatto il reg. ce non ha abrogato in toto sia il DPR 327/80 ..sia la Legge 283/62. Il discorso è molto lungo...cmq spero di aver soddissfatto il tuo quesito.

 

Emilio 60 -Tecnico della Prevenzione/Micolog-



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Parole chiave (versione beta)

decreto presidente repubblica n° 327 26 03 1980, igiene, abrogazione, sanzioni, verifica, autorita sanitaria, legge, base, parametri, legge 30 aprile 1962 n 283

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