Buogiorno,
Decreto Legislativo 109 del 1992 articolo 17:
art. 17. Prodotti non destinati al consumatore.
1. I prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli
artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i
semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all’art. 3, comma 1,
lettere a), c), e) ed h):
a) la denominazione di vendita;
c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la
quantità nominale;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del
confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull’imballaggio o sul recipiente o
sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.
2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2 (Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie)
Spero di essere stato utile
saluti
Alfredo