Caro Alfredo e Trentino,
vi ringrazio innanzitutto per le precisazioni e i commenti.
Per quanto riguarda il riferimento sulla fase cui riferire i valori nutrizionali la "vecchia" dicitura del 77/93 è ripresa anche nel nuovo regolamento, in particolare dall'art 31 comma 3 che riporta, "Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all’alimento così com’è venduto. Se del caso, tali informazioni possono riguardare l’alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo."
Condivido le osservazioni sul calo di peso successivo alla commercializzazione.
Per quanto riguarda i "medoti" di calcolo non riesco bene a capire cosa significa il punto c) calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati. Io a meno di non ricorrere ad analisi ad hoc si cui al punto a) (analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante) solitamente calcolo a partire dagli ingredienti prendendo come base i dati nutrizionali delle tabelle INRAN (http://www.inran.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html) che sono quindi "dati generalmente stabiliti e accettati" e al tempo stesso "valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati". A cosa si riferisce allora esattamente il punto c)? Prodotti equivalenti nell'ingredientistica già messi in commercio? Qualche esempio pratico?
Ciao