Anisakis in pesce crudo

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Oggetto: Anisakis in pesce crudo

Riporto alcune osservazioni tratte dai due documenti ministeriali sull'argomento.

1- Circolare 11 marzo 1992, n. 10 Direttive e raccomandazioni in merito alla presenza di larve di Anisakis nel pesce(testo completo alla pagina http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?attoCompleto=si&id=12997 )
Riassumo:
Alla  luce delle recenti notizie di stampa relative al riscontro di larve  di  parassiti  del  genere  Anisakis   in   alici   (Engraulis
encrasicolus)  e  sardine  (Sardina pilchardus), si ritiene opportuno fornire con la presente,  in  conformita'  ai  recenti  pareri  delle
sezioni congiunte I e V del Consiglio superiore di sanita', direttive per  una  uniforme  e  corretta  applicazione  su tutto il territorio
nazionale dei controlli ispettivi nonche' raccomandazioni  rivolte  a pescatori,   operatori   del   settore   alimentare,   ristoratori  e
consumatori, al fine di prevenire i rischi per la salute.
Poiche' e' noto che le larve  permangono  di  norma  nella  cavita' celomatica  del  pesce  vivo e si trasferiscono in genere nel tessuto
muscolare dopo la morte del pesce stesso,  una  pronta  eviscerazione puo'  rappresentare  un  importante  intervento  di prevenzione della
parassitosi umana.
  A tal fine si ritiene necessario raccomandare ai pescatori ed  agli operatori che manipolano il pesce fresco (i quali ovviamente non sono
responsabili  della  presenza di Anisakis nel pesce) di provvedere ad una tempestiva eviscerazione dei pesci di pezzatura superiore a 18 cm
appartenenti a tutte le  specie  sopraelencate,  escluse  sardine  ed acciughe.
...
Su  conforme  parere  del  Consiglio  superiore di sanita', sono in corso di adozione i provvedimenti del Ministro della sanita'  recanti
il  divieto  di  somministrazione  a livello di ristorazione pubblica (alberghi, ristoranti, bar, ecc.) e di ristorazione collettiva (mense
aziendali,  scolastiche  o  di  comunita'  quali  caserme,  ospedali, collegi,  carceri,  ecc.)  di  preparazioni  a  base di pesce crudo o
praticamente crudo
(marinato o affumicati a freddo)  a  meno  che  si tratti  di  pesce congelato o surgelato ovvero che abbia subito altri trattamenti  idonei  ad  assicurare   l'inattivazione   o   l'assenza dell'Anisakis.  Nelle  more dell'emanazione dei provvedimenti citati, gli operatori  del  settore  sono  invitati  ad  attenersi  a  quanto summenzionato.
2- Ordinanza del Ministero della Sanità del 12 maggio 1992 Misure urgenti per la prevenzione delle parassitosi da Anisakis (testo completo alla pagina http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?attoCompleto=si&id=12800).
Riassumo:
Preso atto dei recenti riscontri di larve di parassiti  del  genere Anisakis  -  patogeni  per  l'uomo  -  in partite di alici (Engraulis encrasicolus) e sardine (Sardina pilchardus);
  Considerato che l'infestazione da  parassiti  del  genere  Anisakis puo'  interessare  anche  altre  specie  ittiche  ed, in particolare, l'aringa (Clupea harengus), lo sgombro (Scomber scombrus), il tracuro (Trachurus trachurus), il melu' (Gadus potassou), il  pesce  sciabola (Lepidopus  caudatus),  il  merluzzo  (Merluccius  merluccius)  e  le triglie (Mullus sp);
 Ritenuto  necessario  ed urgente, ai fini della tutela della salute pubblica,  adottare  ulteriori  misure  per  evitare  il  consumo  di prodotti  ittici  crudi  o  praticamente  crudi  contaminati da larve vitali di Anisakis;
...
Art. 4. Preparazioni a base di pesce crudo o praticamente crudo
  1. Gli stabilimenti ed i laboratori autorizzati, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, alla produzione di preparazioni
alimentari a base di pesce crudo  o  praticamente crudo quale pesce marinato, pesce affumicato a freddo, specialita' gastronomiche a base di pesce  crudo  o  ad  esso assimilabile, possono operare secondo uno dei seguenti criteri:
a)  applicazione  dei  processi  specifici  di  conservazione  ai prodotti della pesca gia' congelati o surgelati:     provenienti rispettivamente da stabilimenti  di  congelazione  in confezioni    originali    o   da   stabilimenti   di   surgelazione, specificamente autorizzati al trattamento di bonifica di cui all'art. 3, lettere a) e  b),  scortati  da  autocertificazione,  a  cura  del responsabile dello stabilimento, attestante il trattamento subito;     provenienti  dall'estero  conformemente  alle disposizioni di cui all'art. 6;
b) approvvigionamento diretto di pesce  fresco  ovvero  di  pesce congelato  o  surgelato  non trattato conformemente a quanto previsto
dall'art. 3, lettere a)  e  b),  e  -  dopo  il  completamento  delle operazioni  di  cui all'art. 3, lettera a) - applicazione dei criteri di seguito indicati:  immediata congelazione alle condizioni di cui all'art. 3, lettera b)  e  successiva  lavorazione  secondo  i  processi   specifici   di
conservazione impiegati;  lavorazione   secondo   i  processi  specifici  di  conservazione impiegati e successiva congelazione dei prodotti finiti confezionati, alle condizioni di cui all'art. 3, lettera b).
  2. Il trattamento di congelazione di cui all'art.  3,  lettera  b), puo'  essere  effettuato  anche  sul pesce intero immediatamente dopo l'arrivo allo stabilimento. In tal caso le operazioni di cui all'art. 3, lettera a), devono essere effettuate prima dei processi  specifici di conservazione.
...
Art. 7. D i v i e t i
  E' fatto divieto di:
    a)  immettere  sul  mercato  preparazioni a base di pesce crudo o praticamente crudo diverse da quelle previste all'art. 4;
    b) somministrare specialita' gastronomiche a base di pesce  crudo o praticamente crudo per la preparazione delle quali siano utilizzati
prodotti  diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 6 ovvero diversi da prodotti  della  pesca  gia'  congelati  o  surgelati  provenienti rispettivamente   da   stabilimenti  di  congelazione  in  confezioni originali  o  da   stabilimenti   di   surgelazione,   specificamente autorizzati  al trattamento di bonifica di cui all'art. 3, lettere a) e b).
 


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Parole chiave (versione beta)

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