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Per prima cosa un felice 2011 a tutti voi . Venendo all'argomento che voglio esporre alla vostra gentile attenzione , riguarda l'elenco degli ingredienti che devono comparire sulle confezioni dei prodotti in atmosfera protettiva .
Qualche tempo fa su una nota rivista del settore ho letto un autorevole parere , il quale secondo la sua tesi , i gas d'imballaggio usati per i prodotti confezionati in atmosfera protettiva , essendo considerati additivi dalla disciplina comunitaria in materia , a norma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n°109 del 27.01,1992 (E successive integrazioni e modifiche) , andrebbero indicati come tali nelle confezioni dei prodotti di cui sopra .
Premesso che nell'ambito della mia attività professionale non ho mai rilevato prodotti che ha subito siffatto trattamento che riportassero tra gli ingredienti i gas d' imballaggio ( Anche se su questo devo concordare inseriti nella categoria degli additivi) . Inoltre ho sempre ritenuto che fosse sufficiente la "Dicitura confezionato in atmosfera protettiva. E da ultimo se non erro in sede di allegato il Decreto 109/92 non riporta questi additivi da indicare in etichetta col loro nome o il corrispondente numero CE
Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione in merito .
Saluti Robert
Oggetto: Prodotti confezionati in atmosfera prottetiva
Rileggendola mi è però sorto un piccolo dubbio: perchè De Giovanni afferma "...Non essendo considerati ingredienti..."?
In realtà,l'allegato II del 109 NON dice che gli additivi non classificabili in una delle categorie elencate, non sono considerati ingredienti. In naltre parole, se io uso anidride carbonica come atmosfera protettiva, l'allegato II mi dice che NON debbo indicare la sua categoria (gas d'imballaggio) e nient'altro. Comunque, se lo dice De Giovanni...
Anche nell'ultimo libro di De Giovanni, "Etichettatura degli alimenti, informazioni per la salute", a pag. 46 viene riportato: "Per il confezionamento dei prodotti alimentari è consentito l'uso dei gas elencati nell'allegato IX del decreto 209/96 [...]. Questi gas che non sono considerati ingredienti e sono utilizzati a scopo di conservazione del prodotto, comportano l'obbligo di indicare in etichetta la dicitura confezionato in atmosfera protettiva".
Adesso il dubbio è venuto anche a me non avendo trovato riferimenti che indichino questo.
Comunque nella mia esperienza professionale e di consumatore non ho mai trovato indicato in alcuna confezione i tipi di gas utilizzati ne tantomeno in quale percentuale.
Rileggendola mi è però sorto un piccolo dubbio: perchè De Giovanni afferma "...Non essendo considerati ingredienti..."?
In realtà,l'allegato II del 109 NON dice che gli additivi non classificabili in una delle categorie elencate, non sono considerati ingredienti. In naltre parole, se io uso anidride carbonica come atmosfera protettiva, l'allegato II mi dice che NON debbo indicare la sua categoria (gas d'imballaggio) e nient'altro. Comunque, se lo dice De Giovanni...
attendo commenti
saluti
alf
Condivido pienamente la tua tesi . Mi aveva un po sorpreso il parere di un autorevole esperto che ho menzionato nel precedente intervento .
Ma del resto come asserisci tu se lo ha detto De giovanni ........
Saluti Robert
Parole chiave (versione beta)
gas, atmosfera protettiva, confezionamento, ingrediente, additivi, imballaggi, confezione, etichettatura alimentare, professionale, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, etichetta, elenco ingredienti, prodotto, conservazione, trattamento, prodotto alimentare, e290, legislativo, consumatore