Buongiorno a tutti,
non mi risulta vi sia una normativa che impone ciò, quanto riportato da Marco si riferisce ad un caso in cui la divisa da lavoro sia destinata alla protezione del lavoratore (azienda di rifiuti!) e per questo i giudici hanno ritenuto che sia da considerarsi come fosse un DPI. Ma nel caso del settore alimentare la divisa serve allo scopo inverso e cioè proteggere gli alimenti dalla contaminazione. Ci sono tuttavia alcune grandi catene della GDO che prevedono nelle loro norme igieniche che il fornitore si avvalga di una ditta specializzata. Negli altri casi è sufficiente prevedere una procedura interna aziendale a corredo del piano HACCP dove indicare la gestione e le modalità di lavaggio degli indumenti.
Saluti
Alfredo
Non credo che vi sia una norma che imponga di avalersi di ditte specializzate . Come giustamente asserisce Alfredo lo scopo e quello di evitare che gli indumenti sporchi possano contaminare le derrate alimentari .
La scelta di avvalersi o meno di una ditta specializzata o provvedere in proprio al lavaggio e igenizzazione degli indumenti , ritengo che sia una scelta discrezionale dell'OSA .
Sia l'articolo 42 del D.P R 327/80 , sia attualmente l'allegato al Reg (CE) 852/04 , prevedono espressamente che gli indumenti abbiano un adeguato stato di pulizia . Lasciando all' OSA la scelta del metodo .
A mio avviso , non scatta automaticamente alcuna procedura sanzionatoria e/o prescrittiva , a seguito di un normale e limitato insudiciamento , riconducibile alla lavorazione del momento . Qualora invece l'intesità dell'insudiciamento o la sua particolare collocazione non si riveli incompatibile con la prosecuzione del lavoro non garantendo più adeguate condizioni igieniche ai fini della salubrità dell'alimento ..Inoltre si dovrà invece procedere all'immediata sostituzione del capo d'abbigliamento , nel caso di forme di insudiciamento dovute a fonte diversa ed incompatibile con la tipologia alimentare .
Saluti Robert.