NORMATTIVA riporta:
5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformita' alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore.
e non sono indicate modifiche rispetto all'originale. L'attestazione, quindi, dovendo ACCOMPAGNARE il materiale, si presume debba essere conservata, diciamo così, nelle sue vicinanze. Altro non saprei dire.
In merito all'E 330, a quanto mi ricordi, la vecchia normativa sugli additivi (DM 31.3.65) assegnava ad ogni additivo le varie categorie di appartenenza, quindi era possibile affermare che un determinato additivo poteva svolgere solo certe funzioni.
L'allegato al 109/92 ( ma forse volevi dire 209/96?) si limita ad elencare le categorie da utilizzare in etichetta, senza entrare nel merito degli additivi che vi possono essere associati.
Mi sfugge, quindi, come sia stato possibile irrogare la sanzione di cui parli: sarebbe interessante conoscere gli atti.
saluti
alf