Grazie
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Se ti interessano i prodotti di origine animale (ti rispondo su questi con sicurezza perchè è il mio settore di attività:))consulta il Reg. CE 853.
Ciao!
Il Reg 853 , pur non facendo rientrare nel suo campo d'applicazione la vendita al dettaglio, e anche in questi casi normativa tecnica di riferimento . Inoltre sono tuttora in vigore le normative nazionali che esprimono precisi valori termici di conservazione e trasporto (Nei casi in cui non si sovrappongano con la piu recente normativa d';ispirazione comunitaria .
A titolo esemplificativo , si possono citare : Articolo 31 del D.P.R. 327/80 , Allegato C parte II (disciplinante il trasporto di determinate categorie di) , la normativa specifica (mi sfugge ora l'anno ma mi pare il 2001 Decreto n° 187 dati col beneficio dell'inventario ) afferente alle varie tipologie di paste alimentari (Decreto risparmiato dalla mannaia del D.lgvo 193/07) , D.lgsvo n°110/92 per gli alimenti surgelati . Per qualche alimento deperibile in modo più o meno marcato non contemplato , oltre le prrescrizioni a carattere generale di cui all'Allegato II Capitolo IX punto 5 hanno valenza le indicazioni apposte in etichetta dal produttore , in qualita' di primo conoscitore della sostanza alimentare (prodotto finito , materia prima o semilavorato che sia)
Saluti Robert
alimenti, alimentare, animale, origine, etichetta, regolamento ce n 853 2004, decreto legislativo 6 novembre 2007 n 193, qualita, valori, paste, stoccaggio, legislativo, semilavorato, decreto presidente repubblica n° 327 26 03 1980, regolamento ce n 852 2004, conservazione, prodotto, alimenti surgelati, temperatura stoccaggio, materia prima, sicurezza
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