Trasporto alimenti deperibili

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Oggetto: Trasporto alimenti deperibili

L'unica cosa che il sig Macellaio e leggittimato a fare e la fornitura di piccoli quantitativi di prodotto ad altri macellai . Questa attività  , deve costituire  una parte limitata  della sua attività  , la quale deve essere prevalentemente destinata alla preparazione e vendità ai consumatori finali . Se l'egregio Signore , esula da questi criteri (Purtroppo non è stata fissata una precisa percentuale  almeno nella mia Regione) , lo si puo rilevare unicamente tramite un accertamento documentale espletato dagli organi preposti alla vigilanza nel settore alimentare . Inoltre a mio sommesso avviso questa attività seppur a carattere marginale , qualora non segnalata nella vecchia Aut San (ex articolo 2 Legge 283/62  o Articolo 29 RD 2012.28 per l'attività di mera vendita delle carni  senza ulteriori produzioni  .Attualmente abrogati o privi di valore giuridico)  comporta una integrazione della stessa , la quale se antecedente al D.lgsvo 193/07 è equiparata  alla Denuncia di inizio attività finalizzata alla registrazione di cui al Reg (CE) 852/04

 

Per quanto concerne il trasporto in regime di refrigerazione , Dovresti farmi sapere se i prodotti  provenienti dallo stabilimento munito di riconoscimento  sono del tutto analoghi (composizione i, ingredienti ecc ecc) a quelli prodotti dalla Macelleria con annesso laboratorio . E inoltre i tempi  di durata del trasporto della ditta riconosciuta per fornire il comune acquirente (presumo ) con la macelleria con laboratorio annesso .

Per quanto riguarda il confezionamento mediante sottrazione d'aria ( solo sottovuoto o in atmosfera protettiva ?) , relativamente a quello non in atmosfera prottetiva anni fà ( perdonami non ricordo il periodo esatto) la nostra regione o il Ministero (allora della sanità ) aveva inviato una nota di risposta ad un espresso quesito con la si dava atto  che per il confezionamento mediante sottrazione d'aria , non necessitava specifica autorizzazione sanitaria  (allora vigeva l'articolo 2 della Legge 283/62 . Oggi espressamente abrogato dal D,lgsvo 193/07) e sostituto con la procedura DIA Denuncia inizio attività .

Da quanto sono riuscito a comprendere l'attività del mastro macellaio dovrebbe essere stata autorizzata sotto la vigenza del vecchio Regime autorizzatorio .  In caso contrario alla presentazione della cosiddetta DIA tale attività  va specificata al suo interno .

 

Fammi sapere  Salutoni Robert 

 



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Parole chiave (versione beta)

decreto legislativo 6 novembre 2007 n 193, laboratorio, dichiarazione inizio attivita, legge 30 aprile 1962 n 283, confezionamento, abrogazione, aria, legge, consumatore, produzione, composizione, atmosfera protettiva, registrazione, settore agroalimentare, ingrediente, autorizzazione sanitaria, prodotto, carne, regolamento ce n 852 2004

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