Etichettatura quantitą netta prodotto importato

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Oggetto: Etichettatura quantitą netta prodotto importato

...a proposito di "e"...

Gentilissimi, di seguito riporto alcune considerazioni (interpretazioni della legislazione) sull'utilizzo (o meno) della "e" sui preimballaggi. Vi chiedo di aiutarmi a capire se la chiave interpretativa è corretta, data la complessità (a mio avviso) dell'argomento:

"I prodotti preconfezionati devono riportare in etichetta la quantità netta (quantità del prodotto al netto della tara) o quantità nominale (quantità di prodotto netto che si ritiene debba contenere un preimballo).

La quantità nominale deve essere indicata in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 109/92 e dalle disposizioni metrologiche (decreto 451/ 76- DPR 391/80). 

La “e” posta al fianco al peso deve essere apposta su preimballaggi confezionati a quantità predeterminate e che possono circolare in tutta Europa perché il produttore ha un sistema di controllo, anche a campione , del contenuto effettivo, in modo da garantire al consumatore il peso dichiarato. Sono regolati dalla Direttiva CEE n. 211/1976 recepita in Itala con legge n. 690/1978. 

La lettera “e”, per semplificare”  non rappresenta altro che la dichiarazione del fabbricante o del confezionatore di aver ottemperato, nel procedere al confezionamento, a quanto prescritto dalle disposizioni suddette (Direttiva CEE n. 211/1976 recepita in Itala con legge n. 690/1978). 

I preimballaggi senza “e” sono regolati esclusivamente dalla legge italiana (DPR n. 391/80) e sono venduti soltanto sul territorio nazionale, ma in pratica sono soggetti alle stesse disposizioni (quantità ammesse e le tolleranze in meno). 

La scelta tra i due sistemi (quello con la “e” e a quello senza la “e”) dipende solo dall’operatore: esistono, però, delle differenze sostanziali che occorre tener presenti ai fini della corretta applicazione delle relative disposizioni. 

Nel caso si voglia lasciare la lettere “e” accanto al peso , sarà obbligatorio rispettare la 690/1978 in tutte le sue parti, compresi i controlli definiti nell’articolo 7 e i relativi metodi (allegato II). La metodologia di controllo richiesta dalla normativa è effettivamente restrittiva e di difficile interpretazione con sistemi di verifica e registrazioni manuali (vi rimando direttamente alla normativa per ulteriori dettagli data la complessità e lunghezza dell’argomento).

L’utilizzo della “e”, ovvero dei preimballaggi CEE” non è obbligatorio.

Si può fare a meno di inserirla dopo il peso e rispettare il D.P.R. 391/80 (disciplina metrologica preimballaggi non CEE) che garantisce con altre misure di controllo  

Recentemente, tra l’altro, il D.Lgs. 12 del gennaio 2010 ha abrogato alcune disposizioni sulle quantità nominali consentendo la libera circolazione dei prodotti preconfezionati in qualsiasi quantità nominale (per es. le quantità nominali previste per il burro 125g, 250g , 500g).

In Italia tali prodotti possono essere messi in circolazione alle quantità nominali finora in vigore fino al 11.10.2012."

Saluti, Giupeppa69 

 

 



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Parole chiave (versione beta)

quantita, preimballaggio, controllo, peso, legge, confezionamento, prodotto, metrologico, preconfezionato, burro, legislazione, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, campione, registrazione, etichetta, preimballo, interpretazione, consumatore, abrogazione, quantita netta, conforme, verifica, tara

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