Caso studio: DLgs 109/1992 Art. 2, lettere a) - c)

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Oggetto:
                          
D.Lgs. 109/1992
 Art. 2 - Finalita' dell'etichettatura dei prodotti alimentari 


 
1. L'etichettatura e le relative modalita' di realizzazione sono
destinate  ad  assicurare  la corretta e trasparente informazione del
consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:
a) non  indurre  in  errore  l'acquirente  sulle  caratteristiche del
   prodotto  alimentare e precisamente sulla natura, sulla identita',
   sulla   qualita',   sulla  composizione,  sulla  quantita',  sulla
   conservazione,   sull'origine   o  la  provenienza,  sul  modo  di
   fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
...
c) non  suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche
   particolari,   quando   tutti   i   prodotti  alimentari  analoghi
   possiedono caratteristiche identiche;

Prodotto in vendita
Esempio concentrato di rispetto della normativa!!!
_____________________________________________________________________
100% SUCCO DI CILIEGIA (denominazione di vendita) (non può essere che 100%!)

SPREMUTA 100 % DI CILIEGIA (claim commerciale) (non è adeguato ed esclusivo il termine succo?)

Claims:
- Non da concentrato (se lo fosse dovrebbe essere dichiarato!)
- senza additivi artificiali (considerato comunque che mi sembra non esista definizione in tal senso, 
è già sufficiente informazione l'assenza di indicazione nell'elenco degli ingredienti!)
- senza conservanti (non ammessi!)
- senza zuccheri aggiunti (se zuccherato, risulterebbe dichiarato come tale!)
- senza coloranti (non ammessi!)
- senza aromi aggiunti (non ammessi!)
- senza stabilizzanti (non ammessi, ma comunque dichiarati, se ammessi!)
- senza acqua aggiunta (non ammessa!)
- senza OGM (per le ciliegie non esistono OGM autorizzate!)
- senza numeri-E (vedi additivi artificiali ! per il consumatore eventualmente distratto, si ribadisce la virtù precedentemente espressa!)
- senza additivi- (idem c.s., ancora una volta!)
- da frutto fresco (speriamo che non sia tale solo perché è frutto congelato!)
- l'eventuale presenza di deposito è indice di naturalità (se non ha deposito non è naturale!)
_____________________________________________________________________________

Grande prodotto, grande mente!

 


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Oggetto: Caso studio: DLgs 109/1992 Art. 2, lettere a) - c)
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:
Ancora una volta condividuo il tuo sdegno per simili squallidi trucchetti (che, pero', funzionano, dato il loro prolificare, anche legato alla mancanza di controlli e, soprattutto, di sanzioni).

All'argomento ho dedicato un articolo (non ricordo se l'ho gia' proposto agli amici di taff: se e' così, mi scuso per la ripetizione).

Saluti

alf

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Oggetto:
Ottimo articolo, Alfclerici!

Grazie, anche a nome di tutto il forum (non ne dubito!).

Ciao,

Trentino

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Oggetto:

Cavolo . Pur occupandomi in via prioritaria  di alimenti di Origine Animale .  Secondo me  Si configura l'illecito amm di cui all'articolo  2 del D.lgsvo 109/92 (sanzionato dall'articolo 18 dello stesso Decreto) . Inoltre quanto meno anche un tentativo di consegna "Aliud pro alio" di un prodotto difforme sotto l'aspetto qualitativo da quello dichiarato /pattuito .  Condivido l'opinione di Alf . Eppure la vigilanza sull'etichettatura e presentazione costiuisce uno  dei punti in cui si articola l'ispezione a norma del Reg (CE) 882/04 e Il reg (CE) 178/2002 la menziona in più articoli . 

 

Non c'e limite alla decenza .   I furbetti di  metà anni 90 (vari surimi spacciati per polpa di granchio , gamberi  con la dizioni pescati in mare e in realtà allevati e ben farciti  di solfiti ecc ecc ) sono dei veri dilettanti allo sbaraglio a confronto .

Saluti Robert 


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Parole chiave (versione beta)

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