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D.Lgs. 109/1992
Art. 2 - Finalita' dell'etichettatura dei prodotti alimentari 1. L'etichettatura e le relative modalita' di realizzazione sono
destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del
consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:
a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del
prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identita',
sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla
conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di
fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
...
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche
particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi
possiedono caratteristiche identiche;
Prodotto in vendita
Esempio concentrato di rispetto della normativa!!!_____________________________________________________________________
100% SUCCO DI CILIEGIA (denominazione di vendita) (non può essere che 100%!)
SPREMUTA 100 % DI CILIEGIA (claim commerciale) (non è adeguato ed esclusivo il termine succo?)
Claims:- Non da concentrato (se lo fosse dovrebbe essere dichiarato!)
- senza additivi artificiali (considerato comunque che mi sembra non esista definizione in tal senso,
è già sufficiente informazione l'assenza di indicazione nell'elenco degli ingredienti!)
- senza conservanti (non ammessi!)
- senza zuccheri aggiunti (se zuccherato, risulterebbe dichiarato come tale!)
- senza coloranti (non ammessi!)
- senza aromi aggiunti (non ammessi!)
- senza stabilizzanti (non ammessi, ma comunque dichiarati, se ammessi!)
- senza acqua aggiunta (non ammessa!)
- senza OGM (per le ciliegie non esistono OGM autorizzate!)
- senza numeri-E (vedi additivi artificiali ! per il consumatore eventualmente distratto, si ribadisce la virtù precedentemente espressa!)
- senza additivi- (idem c.s., ancora una volta!)
- da frutto fresco (speriamo che non sia tale solo perché è frutto congelato!)
- l'eventuale presenza di deposito è indice di naturalità (se non ha deposito non è naturale!)
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Grande prodotto, grande mente!
Oggetto: Caso studio: DLgs 109/1992 Art. 2, lettere a) - c)
Ancora una volta condividuo il tuo sdegno per simili squallidi trucchetti (che, pero', funzionano, dato il loro prolificare, anche legato alla mancanza di controlli e, soprattutto, di sanzioni).
All'argomento ho dedicato un articolo (non ricordo se l'ho gia' proposto agli amici di taff: se e' così, mi scuso per la ripetizione).
Cavolo . Pur occupandomi in via prioritaria di alimenti di Origine Animale . Secondo me Si configura l'illecito amm di cui all'articolo 2 del D.lgsvo 109/92 (sanzionato dall'articolo 18 dello stesso Decreto) . Inoltre quanto meno anche un tentativo di consegna "Aliud pro alio" di un prodotto difforme sotto l'aspetto qualitativo da quello dichiarato /pattuito . Condivido l'opinione di Alf . Eppure la vigilanza sull'etichettatura e presentazione costiuisce uno dei punti in cui si articola l'ispezione a norma del Reg (CE) 882/04 e Il reg (CE) 178/2002 la menziona in più articoli .
Non c'e limite alla decenza . I furbetti di metà anni 90 (vari surimi spacciati per polpa di granchio , gamberi con la dizioni pescati in mare e in realtà allevati e ben farciti di solfiti ecc ecc ) sono dei veri dilettanti allo sbaraglio a confronto .
Saluti Robert
Parole chiave (versione beta)
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