DM 209/1996
Art. 15.- Campo d'applicazione
1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli
scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2 solo le sostanze elencate
negli allegati IX, X, XI e XII.
(E’ la cosiddetta lista positiva. E’ ammesso solamente ciò che è esplicitamente consentito!)
Non mi risultano da letteratura scientifica materie prime alimentari vegetali o animali con solfiti superiori a 10 mg/l o mg/kg.
Ci sono riferimenti su solfiti di origine fermentativa (vini, birre, aceti, sidri…); per questi prodotti è tuttavia ammesso l’impiego, fino a determinati valori complessivi (naturali + aggiunti).
La menzione “contiene solfiti” riguarda i prodotti per i quali non è obbligatorio l’elenco degli ingredienti (es. vini). Per gli altri prodotti è sufficiente,nonché obbligatoria, l'indicazione dell'additivo nell'elenco degli ingredienti: con termine esplicito (cioè,non con il solo numero E...). Nulla vieta che in aggiunta ci sia anche la menzione “contiene solfiti”.