D.Lgs.151/2004 (no 115/2004) Art. 2. Aggiunte
1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere
aggiunti:
g) gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanita'
27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni
Art. 3. Trattamenti e sostanze in essi utilizzati
1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere
sottoposti ai seguenti trattamenti nei quali possono essere
utilizzate le sostanze indicate:
c) la desolfitazione tramite processi fisici, per i succhi di
uva, qualora l'uva sia stata solfitata mediante biossido di zolfo,
purche' la quantita' totale di anidride solforosa nel prodotto finito
non sia superiore a 10 mg/litro;
Anche La DirCE 112/2001 (madre del D.Lgs 151/2004) recita:
— per i succhi di uva, se è stata utilizzata la solfitazione dell'uva mediante
biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è
autorizzata purché la quantità totale di SO2 presente nel prodotto
finito non superi i 10 mg/1,
Con interpretazione letterale sembra che:
- se un succo è ottenuto da uva solfitata, e facoltativo desolfitare;
- se non desolfiti non sei tenuto ad alcun limite di SO2;
- se invece desolfiti sei tenuto al limite di 10 mg/l.
Però dal punto di vista sanitario è un assurdo! Non ti pare?
Secondo me la corretta interpretazione potrebbe/dovrebbe essere questa:
è consentito ottenere succhi da uva solfitata purché, quando destinati al consumo, la SO2 sia ridotta a non superare il limite di 10 mg/l.
Nel merito, mi faccio carico di un quesito a MinSalute, MinSvec e MinPaf.
Darò notizia dell’esito.