Limite dei solfiti nei succhi di frutta. DM 209

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Oggetto: Limite dei solfiti nei succhi di frutta. DM 209

D.Lgs.151/2004 (no 115/2004)

Art. 2. Aggiunte
  1. Ai  prodotti  di  cui  all'articolo 1,  comma  1, possono essere
aggiunti:
    g) gli  additivi  di  cui  al  decreto del Ministro della sanita'
27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni

 

 Art. 3. Trattamenti e sostanze in essi utilizzati
  1. I  prodotti  di  cui  all'articolo 1,  comma  1,  possono essere
sottoposti   ai   seguenti   trattamenti  nei  quali  possono  essere
utilizzate le sostanze indicate: 
    c) la  desolfitazione  tramite  processi  fisici, per i succhi di
uva,  qualora  l'uva  sia stata solfitata mediante biossido di zolfo,
purche' la quantita' totale di anidride solforosa nel prodotto finito
non sia superiore a 10 mg/litro;
 
Anche La DirCE 112/2001 (madre del D.Lgs 151/2004) recita:

per i succhi di uva, se è stata utilizzata la solfitazione dell'uva mediante

biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è

autorizzata purché la quantità totale di SO2 presente nel prodotto

finito non superi i 10 mg/1,
Con interpretazione letterale sembra che:
- se un succo è ottenuto da uva solfitata, e facoltativo desolfitare;
- se non desolfiti non sei tenuto ad alcun limite di SO2;
- se invece desolfiti sei tenuto al limite di 10 mg/l. 
Però dal punto di vista sanitario è un assurdo! Non ti pare?

Secondo me la corretta interpretazione potrebbe/dovrebbe essere questa:

è consentito ottenere succhi da uva solfitata purché, quando destinati al consumo, la SO2 sia ridotta a non superare il limite di 10 mg/l.

Nel merito, mi faccio carico di un quesito a MinSalute, MinSvec e MinPaf.

Darò notizia dell’esito.



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Parole chiave (versione beta)

uva, limite, processo, interpretazione, trattamento, prodotto, quantita, additivi, anidride solforosa

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