Nella sentenza della Cassazione che ho appena inserito in Food news si legge:
... colpevole del reato di cui all'articolo 5, lettera b) Legge 283\62 perché, quale titolare di un panificio – biscottificio, deteneva per la vendita tarallucci all'olio d'oliva in cattivo stato di conservazione in quanto irranciditi.
Con tutto il rispetto per la Suprema Corte, è il caso di ricordare che l'ampiamente citato art. 5 lettera b) della 283/62 NON riguarda lo "stato" del prodotti bensì, appunto, quello delle modalità di conservazione del prodotto..
Così, infatti, la stessa Cassazione:
" … ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lettera b) L. n. 283/62, lo stato di cattiva conservazione, potendo concernere sia le caratteristiche intrinseche che le modalità di conservazione del prodotto, riguarda tutte quelle situazioni in cui le sostanze, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate e cioè preparate, confezionate e messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire pericoli di una precoce alterazione, contaminazione o degradazione intrinseca del prodotto."
E' pur vero che si tratta di un "errore" assai frequente, ma, proprio per questo, è opportuno che i tecnologi alimentari (almeno loro) non ci caschino.
saluti
alf