Tecnologo Alimentare e Certificazione Prodotti Senza Glutine
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avrei bisogno di capire se il Tecnologo Alimentare (e pertanto regolarmente iscritto all'Albo Professionale) necessita di una abilitazione particolare per certificare l'idoneità di reparto e di prodotto per la produzione di prodotti dieteticisenza lattosio e senza glutine.
Mi spiego meglio: per effettuare le procedure di notifica di prodotti dietetici al Ministero della Salute e di apertura di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all'ASL competente e per validare il processo di produzione, in quanto Tecnologo Alimentareconsulente esterno, devo avere una abilitazione particolare?
Vi ringrazio.
Oggetto: Tecnologo Alimentare e Certificazione Prodotti Senza Glutine
Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
Art. 1. Campo di applicazione
1. I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare
composizione o per il particolare processo di fabbricazione,
presentano le seguenti caratteristiche:
a) si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo
corrente;
b) sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato;
c) vengono commercializzati in modo da indicare che sono
conformi a tale obiettivo.
2. I prodotti alimentari di cui al comma 1 devono rispondere alle
esigenze nutrizionali particolari delle seguenti categorie di
persone:
a) le persone il cui processo di assimilazione o il cui
metabolismo e' perturbato;
b) le persone che si trovano in condizioni fisiologiche
particolari per cui possono trarre benefici particolari
dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti;
c) i lattanti o i bambini nella prima infanzia, in buona sa-
lute.
3. I soli prodotti alimentari di cui al comma 2, lettere a) e b)
possono essere caratterizzati dall'indicazione "dietetico" o "di re-
gime".
Art. 10. Produzione e confezionamento
5. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti
di cui all'art. 1 di nuova attivazione autorizzati ai sensi del
presente decreto, devono avvalersi di un laureato in biologia, in
chimica in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in
medicina o in scienza e tecnologia alimentari quale responsabile del
controllo di qualita' di tutte le fasi del processo produttivo.
D.Lgs. 111/1992 Art. 10. Produzione e confezionamento
1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre2007, n. 193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento deiprodotti di cui all'articolo 1 sono riconosciuti dalle regioni, dalleprovince autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarielocali. 2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene previa verifica inloco: a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento(CE) n. 852 /2004 e al regolamento (CE) n. 853/ 2004 e degli altrispecifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente; b) della disponibilita' di un laboratorio accreditato per ilcontrollo dei prodotti. A mio modesto parere, per le pratiche tecniche ed amministrative finalizzate ad ottenere il riconoscimento di cui ai punti 1 e 2 dell’art.10, benché auspicabile ed opportuna, non è indispensabile la partecipazione della figura di cui al successivo punto 5. Fatta salva specifica richiesta da parte delle Autorità sanitarie coinvolte.
Parole chiave (versione beta)
produzione, prodotto alimentare, confezionamento, processo, alimenti, validazione, nutrizionale, requisiti, legislativo, alimentazione, tecnologo alimentare, conforme, responsabile controllo qualita, legislazione alimentare, composizione, regolamento ce n 853 2004, laurea, segnalazione certificata inizio attivita, laboratorio, alimentare, processo produttivo, consulente, senza glutine, ausl, regolamento ce n 852 2004, lattosio, verifica, prodotto, controllo, albo professionale