Tecnologo Alimentare e Certificazione Prodotti Senza Glutine
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avrei bisogno di capire se il Tecnologo Alimentare (e pertanto regolarmente iscritto all'Albo Professionale) necessita di una abilitazione particolare per certificare l'idoneità di reparto e di prodotto per la produzione di prodotti dieteticisenza lattosio e senza glutine.
Mi spiego meglio: per effettuare le procedure di notifica di prodotti dietetici al Ministero della Salute e di apertura di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all'ASL competente e per validare il processo di produzione, in quanto Tecnologo Alimentareconsulente esterno, devo avere una abilitazione particolare?
Vi ringrazio.
Oggetto: Tecnologo Alimentare e Certificazione Prodotti Senza Glutine
Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
Art. 1. Campo di applicazione
1. I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare
composizione o per il particolare processo di fabbricazione,
presentano le seguenti caratteristiche:
a) si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo
corrente;
b) sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato;
c) vengono commercializzati in modo da indicare che sono
conformi a tale obiettivo.
2. I prodotti alimentari di cui al comma 1 devono rispondere alle
esigenze nutrizionali particolari delle seguenti categorie di
persone:
a) le persone il cui processo di assimilazione o il cui
metabolismo e' perturbato;
b) le persone che si trovano in condizioni fisiologiche
particolari per cui possono trarre benefici particolari
dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti;
c) i lattanti o i bambini nella prima infanzia, in buona sa-
lute.
3. I soli prodotti alimentari di cui al comma 2, lettere a) e b)
possono essere caratterizzati dall'indicazione "dietetico" o "di re-
gime".
Art. 10. Produzione e confezionamento
5. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti
di cui all'art. 1 di nuova attivazione autorizzati ai sensi del
presente decreto, devono avvalersi di un laureato in biologia, in
chimica in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in
medicina o in scienza e tecnologia alimentari quale responsabile del
controllo di qualita' di tutte le fasi del processo produttivo.
D.Lgs. 111/1992 Art. 10. Produzione e confezionamento
1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre2007, n. 193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento deiprodotti di cui all'articolo 1 sono riconosciuti dalle regioni, dalleprovince autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarielocali. 2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene previa verifica inloco: a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento(CE) n. 852 /2004 e al regolamento (CE) n. 853/ 2004 e degli altrispecifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente; b) della disponibilita' di un laboratorio accreditato per ilcontrollo dei prodotti. A mio modesto parere, per le pratiche tecniche ed amministrative finalizzate ad ottenere il riconoscimento di cui ai punti 1 e 2 dell’art.10, benché auspicabile ed opportuna, non è indispensabile la partecipazione della figura di cui al successivo punto 5. Fatta salva specifica richiesta da parte delle Autorità sanitarie coinvolte.
Parole chiave (versione beta)
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