Codice Deontologico Tecnologo Alimentare

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Oggetto: Codice Deontologico Tecnologo Alimentare

Riportiamo qui di seguito il "Codice Deontologico dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari" (EDIZIONE N.01 REV 00 - ROMA, SETTEMBRE 2003). Per maggiori informazioni siete pregati di fare riferimento direttamente all'Ordine Nazionale (http://www.tecnologialimentari.it).

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CODICE DEONTOLOGICO

ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI TITOLO I
Principi Generali

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1) I principi e le regole espressi dal presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Ordine dei Tecnologi Alimentari.
2) Il Tecnologo Alimentare è tenuto alla loro conoscenza ed applicazione nell'esercizio dell'attivià professionale, nei rapporti tra colleghi e nei confronti dei terzi.
3) L'ignoranza delle presenti norme deontologiche non costituisce causa di esclusione della responsabilià disciplinare.

ARTICOLO 2 - POTESTA' DISCIPLINARE E REGOLAMENTARE
1) I principi e le regole espressi dal presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Ordine dei Tecnologi Alimentari.
2) L'inosservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite nel presente Codice Deontologico ed ogni azione od omissione comunque contraria al decoro, alla dignià ed al corretto esercizio della professione sono perseguibili disciplinarmente.
3) Spetta ai competenti organi dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari la potesà di infliggere sanzioni disciplinari adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. A tal fine tali organi potranno attivarsi d'ufficio o su segnalazione di un iscritto all'albo o di un consumatore interessato.
4) Le sanzioni irrogate devono comunque essere adeguate alla gravià dei fatti e devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti nonchè delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.
5) E' compito degli organi dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari di precisare le regole di condotta cui il Tecnologo Alimentare si deve attenere nell'esercizio della sua attivià, al fine di tutelare e garantire il decoro della professione.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITA' DISCIPLINARE
1) I principi e le regole espressi dal presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Ordine dei Tecnologi Alimentari.
2) L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico e la volontarieà della condotta, anche se omissiva, espongono il Tecnologo Alimentare alla responsabilià disciplinare.
3) Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista sottoposto a procedimento disciplinare. Pertanto, anche qualora siano mossi vari addebiti nell'ambito di un unico procedimento, la sanzione deve essere unica.

ARTICOLO 4 - DOVERE DI OSSERVANZA DELLE NORME DEONTOLOGICHE
1) Nell'esercizio dell'attivià professionale all'estero il Tecnologo Alimentare è soggetto all'osservanza delle presenti norme deontologiche nonchè alle norme deontologiche, ove esistenti, del Paese in cui è svolta l'attivià.
2) Del pari il Tecnologo Alimentare straniero, nell'esercizio dell'attivià professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice Deontologico.

ARTICOLO 5 - DOVERI DI PROBITA', DIGNITA' E DECORO
1) Il Tecnologo Alimentare deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probià, dignià e decoro.
2) L'esercizio della professione di Tecnologo Alimentare prescinde da considerazioni di ordine religioso, razza, nazionalià, classe sociale, ideologia politica.
3) Il Tecnologo Alimentare è tenuto a rispettare ed applicare le seguenti norme, sia per prestazioni professionali saltuarie che continuative.

ARTICOLO 6 - DOVERI DI LEALTA', CORRETTEZZA E DILIGENZA
1) Il Tecnologo Alimentare deve svolgere la propria attivià professionale con lealà e correttezza.
2) Nei casi in cui, nell'esercizio della professione, il Tecnologo Alimentare si trovi per qualunque ragione in una situazione di conflitto di interessi, di incompatibilià con il proprio stato giuridico o esistano specifiche ragioni di conflitto fra i propri doveri professionali e gli interessi di un cliente, deve dare comunicazione a tutti i soggetti interessati. Qualora lo ritenga opportuno, è facolà del Tecnologo Alimentare di richiedere un parere al Consiglio del proprio Ordine Regionale. Laddove il conflitto di interessi non sia espressamente accettato dagli interessati o non possa essere in alcun modo rimosso, il Tecnologo Alimentare deve immediatamente rinunciare al mandato professionale.
3) Costituisce infrazione disciplinare il comportamento del Tecnologo Alimentare che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio cliente.
4) Il Tecnologo Alimentare deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.

ARTICOLO 7 - DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA
1) Il Tecnologo Alimentare può divulgare a terzi informazioni acquisite nell'esercizio della sua attivià professionale solo su espressa autorizzazione del committente. In mancanza di tale autorizzazione, il Tecnologo Alimentare deve astenersi da qualunque forma di divulgazione di tali informazioni.
2) Il Tecnologo Alimentare è tenuto a preservare la segretezza e la riservatezza anche delle informazioni che riguardino ex-clienti.
3) La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga al Tecnologo Alimentare per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
4) Il Tecnologo Alimentare è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attivià professionale.
5) Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia richiesta dall'Autorià Giudiziaria.

ARTICOLO 8 - DOVERE DI INDIPENDENZA
1) Il Tecnologo Alimentare ha il dovere di mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attivià professionale. Deve avere coscienza dell'importanza del proprio lavoro conservando autonomia di decisione sulle scelte tecniche e sulle modalià di svolgimento dello stesso.

ARTICOLO 9 - DOVERE DI COMPETENZA E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1) L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere che il Tecnologo abbia le specifiche competenze necessarie allo svolgimento dello specifico incarico. In ogni caso il Tecnologo Alimentare deve comunicare al committente le circostanze che potrebbero impedire il corretto svolgimento dell'attivià richiesta, prospettando, qualora lo ritenga necessario, l'opportunià dell'integrazione con altro collega.
2) Il Tecnologo Alimentare è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale ed a curare l'aggiornamento delle proprie conoscenze, al fine di soddisfare le esigenze dei singoli committenti, rispettare i bisogni della collettivià e dare maggiore valore e credito all'esercizio della professione.

ARTICOLO 10 - DOVERE DI ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE, FISCALE E ASSOCIATIVO
1) Il Tecnologo Alimentare ha il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle norme in vigore e di assolvere ogni impegno nei confronti degli enti associativi di categoria.

ARTICOLO 11 - DIVIETO DI PUBBLICITA'
1) è vietata qualsiasi forma di pubblicià dell'attivià professionale. Al fine del rispetto del diritto del pubblico all'informazione, è consentita la pubblicià specifica e informativa (carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, banche dati, anche a diffusione nazionale), indicativa del proprio particolare ramo di attivià o specializzazione, purchè attuata con discrezione e in modo da non recare offesa alla dignià della professione.
2) Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione e diffusione il Tecnologo Alimentare deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza verso i clienti, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi. E' fatto in ogni caso espresso divieto dell'uso d'espressioni sconvenienti ed offensive, indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, nell'espletamento dell'attivià professionale in genere.
3) In particolare, non è consentito spendere il nome dei clienti presenti o passati a scopi pubblicitari e l'invio di mail pubblicitarie, se non limitatamente a indirizzi selezionati ed autorizzati.

ARTICOLO 12 - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE
1) Il Tecnologo Alimentare, nell'esercizio della propria attivià, deve astenersi da qualsiasi forma d'intermediazione a scopo di lucro.

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE SENZA TITOLO O DI USO DI TITOLI INESISTENTI
1) L'iscrizione all'Albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio della professione e per l'utilizzo del titolo di Tecnologo Alimentare.
2) Sono sanzionabili disciplinarmente, l'uso del titolo professionale in assenza dello stesso ovvero lo svolgimento d'attivià in assenza di titolo o in periodo di sospensione. Dell'infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attivià irregolare.

TITOLO II
Rapporti con i colleghi

ARTICOLO 14 - RAPPORTI DI COLLEGANZA
1) Il Tecnologo Alimentare deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialià e lealà, al fine di rendere più serena e corretta l'attivià professionale ed al fine di affermare un'identià professionale ed una cultura comune nei differenti settori in cui la professione si articola.
2) Il Tecnologo Alimentare deve astenersi da ogni attivià o forma di pubblicià che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non deve esprimere critiche sui colleghi per il loro operato, nè ingenerare la convinzione della superiorià o convenienza delle proprie prestazioni.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA
1) Il Tecnologo Alimentare si deve astenere da qualsiasi comportamento che possa definirsi di "concorrenza sleale".
2) è fatto inoltre divieto al Tecnologo Alimentare di sfruttare informazioni riguardanti i committenti di altri colleghi o di approfittare di incarichi congiunti al fine di accaparrarsi committenti.

ARTICOLO 16 - NOTIZIE RIGUARDANTI I COLLEGHI
1) è tassativamente vietata la diffusione di notizie relative alla persona e ai comportamenti di un collega.
2) Eventuali violazioni del codice deontologico devono essere rappresentate per iscritto esclusivamente agli organi disciplinari.

ARTICOLO 17 -SOSTITUZIONE DI UN COLLEGA
1) Il Tecnologo Alimentare che è chiamato da un collega a sostituirlo per un periodo concordato, è tenuto a cessare la sua attivià al ritorno di quest'ultimo ed a fornirgli tutte le informazioni rilevanti circa il lavoro svolto.
2) Gli onorari spettanti al Tecnologo Alimentare per l'attivià prestata durante la sostituzione devono essere previamente concordati tra i professionisti, nel rispetto della dignià professionale e delle tariffe professionali vigenti. Nei casi dubbi o controversi, i professionisti devono rivolgersi al Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza, al quale spetta la potesà di decidere in merito con funzioni di arbitro imparziale tra le parti.
3) Il Tecnologo Alimentare chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo aver accertato che la committenza abbia esonerato i professionisti precedentemente incaricati, sincerandosi che gli stessi siano stati regolarmente pagati.

TITOLO III
Rapporti con i clienti

ARTICOLO 18 - RAPPORTO DI FIDUCIA
1) Il rapporto di fiducia è alla base dell'attivià professionale.
2) L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro professionista che la assista.

ARTICOLO 19 - MANCATA PRESTAZIONE DI ATTIVITA'
1) Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell'incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza ed indipendentemente dal fatto che ne derivi pregiudizio agli interessi del committente.

ARTICOLO 20 - OBBLIGO DI INFORMAZIONE
1) Il Tecnologo Alimentare deve rendere note al committente le condizioni di lavoro applicabili all'incarico e fornirgli tutte le informazioni relative.

ARTICOLO 21 - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI DOCUMENTI
1) Il Tecnologo Alimentare è tenuto a restituire al committente tutta la documentazione ricevuta, quando questi ne faccia richiesta.

ARTICOLO 22 - INCARICHI PROFESSIONALI
1) Il Tecnologo Alimentare deve definire preventivamente e chiaramente con il committente i contenuti ed i termini degli incarichi professionali conferitigli, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e delle norme del presente Codice Deontologico.

ARTICOLO 23 - ONORARI
1) Il Tecnologo Alimentare non deve percepire onorari diversi da quelli indicati nelle vigenti tariffe professionali o nelle convenzioni concordate con l'Ordine; può, tuttavia, prestare la propria opera a titolo gratuito, purchè la forma ed il modo di tale comportamento non costituiscano artificio per una illecita concorrenza.
2) Salvi diversi accordi concordati preventivamente con il cliente, il Tecnologo Alimentare è tenuto a definire il suo onorario all'inizio della prestazione. In tal caso ulteriori richieste saranno avanzate solo se motivate da evidenze oggettive.
3) Il Tecnologo Alimentare ha diritto a percepire sempre il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, nonchè un corrispettivo per l'attivià prestata anche se, per cause sopravvenute, la prestazione professionale sia interrotta o non abbia seguito.
4) A richiesta, il Tecnologo Alimentare ha diritto a ricevere un acconto sul corrispettivo degli onorari nel corso di svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 24 - RECESSO
1) Il Tecnologo Alimentare è tenuto a recedere dal rapporto professionale quando insorga un conflitto di interessi con il cliente, quando insorga una qualunque causa di incompatibilià e quando la volonà del committente può indurre a compiere o ad avallare azioni professionalmente contrarie alle vigenti disposizioni legislative ed alle norme del presente Codice Deontologico. In tale caso, il professionista è tenuto a porre in essere tutti gli atti e le misure idonee ad evitare danni al cliente ed alla sua figura professionale ed a recedere comunque dal rapporto professionale
2) Il Tecnologo Alimentare è tenuto altresì a recedere dall'incarico ogni qualvolta sia venuto meno il rapporto fiduciario con il cliente.

TITOLO IV
Rapporti con la collettivià

ARTICOLO 25 - SICUREZZA IGIENICO - SANITARIA
1) Le prestazioni professionali del Tecnologo Alimentare devono essere svolte nel rispetto delle norme di sicurezza igienico-sanitarie dei prodotti alimentari.

ARTICOLO 26 - SICUREZZA ALIMENTARE
1) Il Tecnologo Alimentare, nell'ambito della propria attivià si impegna a vigilare sulla sicurezza e sulla qualià merceologica degli alimenti. Laddove egli riscontri irregolarià o situazioni che possano compromettere la qualià merceologica o la sicurezza degli alimenti e del consumatore, si impegna a segnalare il fatto al responsabile dell'attivià o, se la situazione lo richiede, alle Autorià competenti affinchè vengano presi gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 27 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
1) Nell'ambito della propria attivià, il Tecnologo Alimentare ha il dovere e la responsabilià di far rispettare le disposizioni normative vigenti in materia alimentare e le altre prescrizioni applicabili al settore, fornendo in merito, ove occorra, opportune delucidazioni circa il contenuto, l'ambito di applicazione e consigliando il corretto comportamento da adottare.

ARTICOLO 28 - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI
1) Nell'ambito della propria attivià il Tecnologo Alimentare si pone come obiettivo la massima valorizzazione delle risorse naturali e il minimo spreco di sostanze alimentari, contribuendo alla realizzazione di efficaci sistemi di recupero e realizzando sistemi di valorizzazione di eccedenze.

ARTICOLO 29 - VERIFICA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
1) Nell'ambito delle produzioni ed innovazioni dei prodotti alimentari, per quanto di sua competenza, il Tecnologo Alimentare, prima di consentire l'immissione del prodotto sul mercato, è tenuto ad effettuare le verifiche necessarie a salvaguardia delle esigenze e della salute dei consumatori, con particolare riguardo a quelle categorie di consumatori con esigenze particolari.

ARTICOLO 30 - VALORIZZAZIONE DELLE TECNOLOGIE ALIMENTARI
1) Il Tecnologo Alimentare, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, deve favorire sia la valorizzazione delle produzioni tipiche ed artigianali, sia lo sviluppo industriale con tecnologie innovative, incoraggiando l'accrescimento economico e socio-culturale. L'applicazione dei metodi produttivi utilizzati deve in ogni modo garantire la sicurezza igienico-sanitaria e la salute del consumatore.

TITOLO V
Disposizioni Finali

ARTICOLO 31 - PRINCIPI GENERALI
1) Le disposizioni specifiche di questo Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.

ARTICOLO 32 - DISPOSIZIONI GENERALI
1) Le regole riportate nel presente Codice Deontologico sono uniche ed hanno valenza a carattere nazionale.
2) Gli Ordini Regionali non possono emettere delibere inerenti l'etica professionale. Tuttavia l'Ordine Regionale potrà proporre all'apposita Commissione istituita dal Consiglio dell'Ordine Nazionale eventuali suggerimenti, ponendosi come unico obiettivo il migliore svolgimento dell'esercizio della professione stessa.
3) Tutti i provvedimenti e le delibere adottate dai vari Ordini Regionali e dall'Ordine Nazionale, non possono in alcun caso essere in contrasto con le norme ed i principi espressi dal presente Codice Deontologico.

ARTICOLO 33 - REVISIONI E MODIFICHE
1) Le norme del presente Codice Deontologico saranno integrate e revisionate ogni anno da un'apposita Commissione istituita dal Consiglio dell'Ordine Nazionale, al fine di adeguare il Codice stesso alle problematiche ed alle istanze che potranno insorgere nello svolgimento della professione.
2) Ogni modifica o revisione deve essere ratificata dal Consiglio dell'Ordine Nazionale.

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Emissione 01 . Rev .00/03
Approvato durante la Riunione di Consiglio Nazionale in data
24 Settembre 2003
Confermato durante il Consiglio Nazionale in data
12 Marzo 2004

Per il Consiglio

Il Segretario
Dr. Emilio GERMANO

Il Presidente
Dr. Renato BUTTURA

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI TECNOLOGO ALIMENTARE
A CURA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI
EDIZIONE N.01 REV 00 - ROMA, SETTEMBRE 2003


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