Responsabile della sicurezza alimentare

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Oggetto: Responsabile della sicurezza alimentare

Buongiorno a tutti!! ^__^

Inizio col darvi il benvenuto in questo forum di discussione e a farvi i complimenti per gli interessanti spunti!

In linea di massima, concordo sia con quanto affermato da franc.garo sia da sandruz. Tuttavia, credo anche che l'attribuzione della responsabilità, per il Legislatore, vada oltre quanto scritto su un foglio di carta.
Mi spiego: il fatto di avere ricevuto delega scritta da parte della direzione aziendale non rende quest'ultima esente da responsabilità; Anche perchè, vi immaginate cosa accadrebbe se così non fosse? Si potrebbero delineare scenari a dir poco paradossali (per certi versi, molto pericolosi).
Inoltre, specialmente in un periodo difficile come questo, in cui il posto di lavoro fisso è sempre più un miraggio, il neo-laureato potrebbe divenire una sorta di capro espiatorio, preposto a mansioni di grande responsabilità, esclusivamente perchè privo di potere contrattuale nei confronti del proprio datore di lavoro. Certo, sto dipingendo un quadro assai pessimistico; ma, dopotutto, trattasi di deformazione professionale...  ;-)

Comunque sia, ho fatto una rapida ricerca on-line (invito chiunque abbia ulteriore materiale a linkarlo di seguito) in alcuni siti di natura giurisprudenziale. Prima, però, desidererei fare alcune considerazioni.

Come giustamente suggeriva franc.garo, il Regolamento (CE) N. 178/2002  all'art.3 fornisce alcune importanti definizioni che sono alla base della normativa vigente in materia di alimenti.

In particolare, viene definito Operatore del Settore Alimentare (di seguito abbreviato in OSA):

la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

Da notare come il Legislatore parli sia di persona giuridica, ma anche di persona fisica.

Sempre nel Reg.(CE) 178/02 tra le considerazioni iniziali, al punto 30, viene specificato che gli OSA:

sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti. Sebbene tale principio sia affermato in alcuni Stati membri e in alcuni settori della legislazione alimentare, in altri settori esso non è esplicito o la responsabilità viene assunta dalle autorità competenti dello Stato membro attraverso lo svolgimento di attività di controllo. Tali disparità possono creare ostacoli al commercio e distorsioni della concorrenza tra operatori del settore alimentare di Stati membri diversi

Infine, l'art.17 vengono elencati gli obblighi dell'OSA:

Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte

Nel Regolamento (CE) N. 852/2004 viene ribadita, ad ulteriore scanso di equivoci, che:

la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore alimentare;

e che:

l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all'applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare

Fatte queste considereazioni di massima, io concentrerei l'attenzione sulla natura delle responsabilità giuridiche. E qui si profilano 3 differenti tipologie di responsabilità:

  • amministrativa: di tipo patrimoniale, è legata a violazioni (generalmente di modesta gravità) di norme poste a tutela dell'interesse pubblico. L'autore dell'illecito è la persona fisica che ha commesso il fatto e che viene sanzionata; ciò indipendentemente dal fatto che abbia ricevuto o meno delega di rappresentanza. E' importante notare che se l'autore dell'illecito ha agito come dipendente (o rappresentante) di un soggetto collettivo (ad es. l'azienda per cui lavora) è prevista l'introduzione della responsabilità solidale anche dell'azienda stessa. Pertanto, anche le sanzioni accessorie vengono trasferite al soggetto collettivo.
  • civile: si tratta di violazioni di norme poste a tutela dell'interesse privato. Rientra in questo caso la maggior parte delle coperture assicurative professionali.
  • penale: trattasi della violazione di norme poste a tutela dell'interesse pubblico. In questo contesto, non esiste rimedio assicurativo, poichè illegittimo.

Detto ciò, passerei alla seconda parte del quesito di baldassini: come cercare di tutelarsi. Senza voler scendere troppo nella retorica, ritengo che il modo migliore sia, come sempre, la prevenzione. Occore, cioè, cercare di mantenere una condotta rigorosa, suffragata da documentazione cartacea (perchè come dicevano i latini Verba volant, scripta manent!); attenedosi alla Normativa Cogente in vigore sia nel Paese in cui si trova lo stabilimento di produzione, sia dell'eventuale Paese terzo in cui si desidera commercializzare (e aggiungerei di quello/i in cui la merce transita).

Reputo, inoltre, che l'iscrizione all'Ordine Professionale ed il rispetto scrupoloso della deontologia professionale possano essere un'ulteriore prova d'innanzi al Giudice della Buona Fede dell'OPA.

Solo a questo punto, considerando che, alcune volte, la diligenza dell'OPA non basta, ha senso parlare di Copertura Assicurativa.

A tal proposito, l'Ordine dei Tecnologi Alimentari ha ormai da tempo stipulato una convenzione con una compagnia Assicurativa (i riferimenti li trovate sul sito dell'OTA nazionale).

Concludo, fornendo alcuni link per approfondire l'argomento:

Sarebbe estremamente interessante avere il parere di qualche esperto in materia giuridica... Se riesco, nei prossimi giorni, provo ad invitare in questo nostro dibattito qualche giurista.

A presto!!

Giulio



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Parole chiave (versione beta)

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