Il limite di 0,01 del DM 309-13/01/2011 (come indicato correttamente da Trentino) non deve essere considerato valido per tutti i prodotti. Infatti nel caso di prodotti biologici trasformati composti da ingredienti convenzionali (quelli elencati nell’allegato IX del reg. 889/2008) o additivi è necessario tenere conto della eventuale componente di residui di quest’ultimi. Inoltre è necessario considerare anche il fattore concentrazione dei prodotti trasformati. Per l’olio è di 5 volte (devo rettificare il limite dello 0,20 ppm precedentemente da me considerato – frutto di un calcolo errato e ridurlo a 0,05 ppm).
Per quanto riguarda la pratica di miscelare olio di oliva con olio di semi, questa ha un nome ben definito. Frode!!!
Gli strumenti analitici utili a smascherare tale “pratica illecita” sono la spettrofotometria U.V. e la determinazione dei triacilgliceroli con ecn 42 che permettono di individuare se un olio d'oliva sia vergine o se proveniente da un processo di raffinazione o se un olio d'oliva vergine sia stato miscelato ad un qualsiasi tipo di olio rettificato (olio di sansa e semi).
Il riferimento normativo dove trovare i parametri di riferimento è il Regolamento 2568/91 (allegato 1).