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Chiedevo delucidazioni relativamente al seguente argomento: che voi sappiate, il pinolo (seme commestibile del pino) è da considerarsi un allergene?
Mi risulta, infatti, che tra gli ingredienti elencati nella Direttiva 2003/89/CE e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.) i pinoli non siano presenti; nonostante ciò qualcuno me li presenta come allergeni.
Qualcuno riuscirebbe a chiarirmi la questione?
Grazie!
Oggetto: Il pinolo (seme del pino) è da considerarsi allergene?
Credo tu sappia cosa è un allergene, pertanto posso solo dirti come Biologo che in natura i fenomeni allergici sono moltissimi: alcuni soggetti presentano allergie non manifeste; mentre altri, addirittura, ne muoiono.
Ciò detto, per quanto attiene l'elenco normativo, ci si riferisce all’Allegato III bis della Direttiva 2003/89/CE e ss.mm. da te correttamente enunciata.
E' chiaro che l'elenco è in continuo aggiornamento per cui, se una sostanza non è citata al momento, questo non significa necessariamente che non provochi allergie, anzi..
Riporto di seguito i collegamenti a due documenti che spero siano utili:
Allergeni redatto dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione del settore Agricolo forestale (ARSIA)
Devo dire che le mie ricerche portano a quanto sostenuto da trentino.
Essendo il mio un dubbio di etichettatura, alla luce della normativa attualmente vigente ed in previsione dell'entrata in vigore del Reg. (UE) n°1169/2011, mi sento di non dovere "evidenziare" la presenza di pinoli nel mio prodotto.
La normativa non si discute; le responsabilità presuppongono, come dicevo, una cautela per sé stessi e per il consumatore.
Ciao,
Michele
PS: Segnalo un interessante articolo tratto dal sito ufficiale della Società Italiana di Immunologia ed Allergologia Pediatrica (SIAIP) ed intitolato L’allergia alla frutta secca in età pediatrica realizzato da Alberto Martelli e Alessandro Fiocchi dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli Oftalmico, Divisione di Pediatria, Ospedale “Macedonio Melloni”, Milano. Di seguito uno stralcio:
Il pinolo, un emergente nell’allergia alimentare
Il pinolo e il seme del pino europeo (Pinus pinea). L’albero e comune nel Sud dell’Europa, specie in Italia, nella Francia meridionale e nella Spagna. Il pinolo viene utilizzato nella manifattura di dolci e biscotti ma anche in varie insalate, e salse per condimenti. Talora può essere presente anche in oli sostitutivi di quelli comuni. A cinquant’anni fa risale la prima descrizione di una reazione allergica dopo ingestione di pinoli. Nonostante l’alimento fosse liberamente consumato in molti Paesi, nei 40 anni seguenti, solo 9 casi di allergia al pinolo erano stati descritti in letteratura. Successivamente sono stati descritti numerosi casi anche di anafilassi dopo ingestione e dopo esecuzione di prick test con pinolo.
Sono state descritte anche cross - reattività fra il pinolo e altri tipi di frutta secca e fra pinolo e il polline del pino benché, in questo caso, il paziente sensibilizzato al polline del pino fosse asintomatico nella stagione di esposizione al polline. Oltre che per le principali varietà di frutta secca, sono conosciuti gli allergeni, meno noti, di alcuni tipi di frutta secca (ad esempio pistacchio e noce brasiliana). Allo stesso modo sono stati descritti anche alcuni allergeni del pinolo con diverso peso molecolare: 17-kDa, 50-kDa e 66-68 kDa.
Nella Tabella III, benché ai punti 5 e 8 siano ben specificati i vari tipi di frutta secca, non troviamo nell’elenco il pinolo. Questo potrebbe esporre a maggior rischio tutti i bambini allergici a questa varietà di frutta secca.
L'attuale elenco degli allergeni da dichiarare obbligatoriamente, come già è stato evidenziato, non contiene i pinoli.
D'altro canto, lo stesso elenco è già stato modificato più volte e, probabilmente, lo sarà ancora. Nel frattempo nessuno vieta di evidenziare sin d'ora la presenza di pinoli.
Uno dei più assidui ed attenti frequentatori del forum mi chiede:
...non è che mettendolo in evidenza sei obbligato a dichiararne il quid?
Le condizioni che richiedono l'indicazione del QUID (cioè della quantità di prodotto presente) sono (art. 22 dell'1169/11):
a) figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;
b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o
c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.
Se nessuna di queste è applicabile al caso in questione, direi che il QUID non è necessario.