Per iniziare, un estratto di normativa del settore:
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004 , n. 169
Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari. Art. 9. - Produzione e confezionamento 1. La produzione e il confezionamento degli integratori alimentari deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati dal Ministero della salute secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992 , n. 111
Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare. Art. 10 - Produzione e confezionamento 1. La produzione e il confezionamento dei prodotti di cui all'art.1 deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati dal Ministro della sanita'. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni e della disponibilita' di un idoneo laboratorio per il controllo dei prodotti....
5. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti di cui all'art. 1 di nuova attivazione autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi di un laureato in biologia,in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienza e tecnologia alimentari quale responsabile del controllo di qualita' di tutte le fasi del processo produttivo....
11. Il Ministro della sanita' con proprio decreto puo' prevedere altri tipi di lauree oltre quelle di cui al comma 5.