Direttore Operativo (Operations Manager): Responsabilità

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Oggetto:

Salve a tutti,

sono nuovo quindi mi scuserete se commetto qualche errore. Sono qui a chiedere un consiglio: lavoro da circa 15 anni in un'Azienda del Settore Dietetico, più precisamente Produzione e Commercializzazione di Integratori Alimentari.

Ho iniziato la mia carriera in questa stessa azienda - dal basso - fino a circa 3 anni fa, quando sono stato promosso ad Operations Manager, figura che racchiude una miriade di responsabilità; le principali: Acquisti e Produzione, con in più la responsabilità del Controllo Qualità.

Quest'ultima mansione la ho "raccolta" volontariamente, dato che nessuno se ne voleva inizialmente occupare ed era stata demandata al vecchio proprietario che si è poi ritirato, andando in pensione.

Ora, visti gli impegni che ne scaturiscono ed anche la responsabilità del ruolo, ho richiesto un adeguamento economico richiedendo un emolumento per questa mia mansione (forfettario, visto che è nel "monte" impegni) e la risposta è stata che il Direttore Operativo è normalmente anche titolare dell'ufficio di Responsabile Qualità. La cosa mi suona alquanto pretestuosa, utile solo a limitare le spese per stipendi dell'azienda.

Cosa ne pensate?

Ringrazio in anticipo e buona giornata!


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Oggetto: Direttore Operativo (Operations Manager): Responsabilità
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Per iniziare, un estratto di normativa del settore:

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004 , n. 169

Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari. Art. 9. - Produzione e confezionamento 1. La produzione e il confezionamento degli integratori alimentari deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati dal Ministero della salute secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992 , n. 111

Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare. Art. 10 - Produzione e confezionamento 1. La produzione e il confezionamento dei prodotti di cui all'art.1 deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati dal Ministro della sanita'. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni e della disponibilita' di un idoneo laboratorio per il controllo dei prodotti.

...

5. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti di cui all'art. 1 di nuova attivazione autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi di un laureato in biologia,in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienza e tecnologia alimentari quale responsabile del controllo di qualita' di tutte le fasi del processo produttivo.

...

11. Il Ministro della sanita' con proprio decreto puo' prevedere altri tipi di lauree oltre quelle di cui al comma 5.

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Oggetto:

Il riporto legislativo di Trentino non si discute, la mia domanda è: i ruoli per i quli eserciti all'interno dello stabilimento sono stati ratificati nel contratto d'assunzione? perchè se è vero quanto riportato da Trentino riguardo: "5. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti di cui all'art. 1 di nuova attivazione autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi di un laureato in biologia,in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienza e tecnologia alimentari quale responsabile del controllo di qualita' di tutte le fasi del processo produttivo." quest'incarico non viene in automatico affidato al primo laureato rientrante al punto 5 ma consolidato nel contratto d'assunzione, per qunto tu lo abbia "abusivamente" svolto in forma volontaria, inoltre non mi pare che il Direttore Operativo abbia la mansione di controllo qualità affidata de jure. Ciao Max


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Parole chiave (versione beta)

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