Ciao Martina! ^__^
A mio giudizio hai colto pienamente nel segno: per rispondere alla domanda occorre innanzitutto stabilire cosa si intenda per Operatore del Settore Alimentare. Infatti, il Regolamento (CE) 852/04 all'articolo 1 (Ambito di applicazione) recita: "Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare".
Dobbiamo, pertanto, necessariamente fare riferimento al Reg. (CE) 178/02, che al comma 3 dell'art. 2 definisce "«operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;"
A questo punto nasce una nuova esigenza: definire l'Impresa Alimentare. Anche in questo caso, viene in nostro aiuto il Reg. (CE) 178/02, che considera: "«impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;"
Infine, per chiudere il cerchio, il Reg. (CE) 178/02 dà la seguente definizione di alimento: "qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani."
Prevengo possibili commenti, ricordando che "Non sono compresi:" "i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE"; tuttavia, nello specifico caso, si parla di esercizi commerciali che vendono, oltre ai prodotti aventi "proprietà curative", altri che ricadono perfettamente nella summenzionata categoria (i.e. alimenti per l'infanzia, prodotti senza glutine, etc.)
Quindi, concludendo, sarei propenso a considerare farmacie ed erboristerie rientranti, a pieno titolo, nelle categorie soggette al regime di autocontrollo.
Spero di esserti stato utile!
Giulio