Per le piccole realtà non vi e alcun obbligo di affidarsi a ditte specializzate . E una scelta discrezionale . Deve porre in atto tutti gli accorgimenti precauzionali volti ad impedire o limitare l'accesso agli infestanti . Monitroraggio ( settimanale e auspicabile) con lo scopo di evidenziare la presenza di infestanti . Nel caso di infestazione massiva dovrà rivolgersi a ditta specializzata .
(Procedura e risultati del monitoraggio inseriti nel documento di autocontrollo) Anche la scelta dei detergenti e disifentanti e discrezionale .Non vi e alcun obbligo di usare determinati prodotti .
Per quanto concerne la rintracciabilità , occorre premettere che il lotto di produzione (in vigore da molto prima) è uno strumento di ausilio per circoscrivere l'eventuale recall a determinate partite (Quindi utile sopratutto per chi ha l'obbligo della rintracciabilità a monte e a valle) . La rintracciabilità cosi come e definita dall'articolo 18 consiste per chi vende direttamente al consumatore finale nell'individuare con certezza il soggetto che gli ha fornito la merce . Per gli esercizi invece che vendono a terzi si estende anche alla individuazione tempestiva (in caso di problemi) dei soggetti che hanno acquistato il prodotto
In finale l'osa non ha uno scema prederminato per legge (Anche se sono state pubbicate linee guida che non hanno forza cogente) puo attuare liberamente un sistema diverso dalle linee guida .Il quale verrà valutato dall'organo di controllo in termini di efficacia .
Anche se e auspicabile (Che sopratutto i produttori) adottino un sistema di tracciabilità interna (Anche se ancora non obbligatorio) che senz'altro li agevolerebbe nel caso insorgessero problematiche .
Va da se (come e successo per esperienza personale) un esercizio non è in grado di fornire informazioni certe su un prodotto ( Non sappia con certezza fornire dati certi circa la sua totale commercializzazione o se non l'abbia mai ricevuto dalla piattaforma della ditta della quale costituisce una filiale) in questo caso la rintracciabilità o meglio la procedura e carente .
E come tale sanzionabile a norma del D.lgsvo del 2006 (se non erro ) che stabilisce precise sanzioni nel merito
Saluti Robert .
Grazie della risposta Robert. Ok per quanto riguarda la disinfestazione (nelle schede fornisco sempre una scheda nella quale si segnano eventuali presenze di agenti infestanti) e per quanto riguarda i prodotti destinati alla pulizia.
Per quanto riguarda la tracciabilità non ho ben capito: tu dici che un bar/ristorante/etc etc non ha l'obbligo di segnare i lotti della merce che compra? A me pare un pò strano anche perchè parlando con il responsabile del SIAN pare che bisognerebbe anche fornire la documentazione sulla rintracciabilità interna (e quindi scrivere giorno per giorno tutto quello che viene prodotto a partire da quali ingredienti) ma che su quest'ultima cosa loro sono più flessibili. Io ai miei clienti dò una scheda di ritracciabillità sulla preparazioni sono a quelli che preparano in anticipo il cibo non su ordinazione, perchè lo tengono in esposizione e potrebbero aver bisogno di sapere con cosa è stato cucinato quel determinato piatto.