Ciao,
occorre fare una prima distinzione tra:
- Imballaggi in Plastica: per tale categoria bisogna fare riferimento alla Direttiva 94/62/CE
- Manufatti in Plastica: per tale categoria esiste una sorta di "vuoto legislativo", per cui si fa riferimento ad alcune pratiche di "Buon Senso".
In estrema sintesi se l'Organizzazione sarà interessata a tali aspetti si dovranno fare alcune valutazioni a seconda che si tratti di Manufatto o di Imballo con riferimento a test da eseguire e tipologia di stampigliature da impiegare (onde evitare contestazioni).
A seconda si rientri in una o nell’altra delle categorie sopra indicate si intraprenderanno strade diverse fino all'ottenimento di una certificazione valida.
- Imballi in Plastica: oltre all'applicazione della Direttiva 94/62/CE, valida esclusivamente per gli imballaggi in plastica, esiste la norma volontaria UNI EN 13432:2002 (Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi) che si applica solo agli imballaggi ed è un requisito non obbligatorio e non vincolante; inoltre la UNI EN 13432:2002 è una presunzione di conformità alla Direttiva 94/62/CE in riferimento ai requisiti di Biodegradabilità e Compostabilità (anche se la Unione Europea per le Petizioni indica soltanto la conformità alla Compostabilità).
- Manufatti in Plastica: esiste la norma volontaria UNI EN ISO 14855-1:2013 (Determinazione della biodegradabilità aerobica finale dei materiali plastici in condizioni controllate di compostaggio - Metodo di analisi della anidride carbonica sviluppata - Parte 1: Metodo generale). Si tratta di una metodica che si applica in via generale ed è tipica per i “manufatti di plastica” ed è riconosciuta sia a livello Europeo che Italiano.
Fammi sapere!
Buona serata e grazie.