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Parti: Barilla G. e R. F.lli spa contro Plasmon Dietetici Alimentari srl, Heinz Italia
"Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità di Plasmon/Heinz oggetto della domanda di Barilla è in contrasto con gli artt. 2 e 14 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale* nella parte in cui espone la tabella con valori numerici ed in cui ricorre alle espressioni: 'bambini' e 'adulti'; dichiara che la pubblicità di Barilla oggetto della domanda riconvenzionale di Plasmon/Heinz è in contrasto con l'art. 2 CA* limitatamente al claim 'A mangiar bene si comincia da Piccolini'. Nei limiti suddetti dispone la cessazione di entrambe."
* Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti. Nel valutare l'ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume come parametro il consumatore medio del gruppo di riferimento.
Art. 14 – Denigrazione È vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati.
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Commento di alf: MAH?
Oggetto: L'affaire Plasmon/Barilla: che ne pensate?
In questa pagina, il testo integrale della pronuncia IAP.
Il brano più interessante mi pare il seguente:
Poiché il confronto comparativo è basato sul rispetto o meno di tali parametri si deve concludere che il confronto in sé appare corretto e lecito. Tuttavia non basta che un inserzionista esponga dati in sé veri e corrispondenti a parametri di legge e ricorra infine a forme espressive in uso nella comunità scientifica. L'art. 3 del Codice indica infatti che non bisogna mai dimenticare che nel contesto autodisciplinare la comunicazione commerciale deve essere valutata in funzione dell'effetto che provoca al momento della sua ricezione da parte del consumatore. Non basta quindi che la fonte sia corretta, occorre che l'effetto non sia fuorviante, sicché per evitare ciò l'inserzionista deve ricorrere ai normali strumenti di traduzione da un linguaggio settoriale/specialistico al linguaggio comunicazionale comune.
Con ordinanza depositata in data odierna, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata di Proprietà Industriale ed Intellettuale, rigettando il reclamo di Heinz-Plasmon contro l’ordinanza emessa dal giudice di prima istanza, ha confermato, sempre in sede cautelare, il carattere ingannevole e denigratorio della pubblicità comparativa Plasmon, avente ad oggetto Macine Mulino Bianco e Piccolini Barilla, comparsa sulla stampa nazionale alla fine di novembre 2011, confermando altresì l’ordine di pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza su quotidiani nazionali e siti web.
Nell’ordinanza si legge inoltre che i prodotti di cui si tratta possono bensì essere comparati, ma solo con modalità lecite e corrette.
Barilla esprime profonda soddisfazione per questa ordinanza e intende proseguire il giudizio di merito già instaurato anche per il risarcimento dei danni derivati dalla pubblicità di Plasmon.
(fonte: sito Barilla)