Aceto di alcool

TAFF: TalkinŽabout Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Aceto di alcool --> M3835

Attenzione: Stai leggendo una singola dichiarazione, che fa parte di una discussione piu' ampia dal titolo Aceto di alcool. Se desideri partecipare alla discussione è necessario che tu acceda al Forum, previa registrazione. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.


Oggetto: Aceto di alcool

Ad integrazione di quanto espresso da alfclerici, cito:

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 82

Capo III
DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE DEGLI ACETI

                              Art. 16.
                     (Denominazione degli aceti)
1.  La  denominazione  di  "aceto di (...)", seguita dall'indicazione
della  materia prima da cui deriva, e' riservata al prodotto ottenuto
esclusivamente  dalla  fermentazione  acetica  di  liquidi alcolici o
zuccherini   di   origine   agricola,....

 



torna alla discussione email print download award

Parole chiave (versione beta)

aceto, alcolico, legge, fermentazione, materia prima, origine, produzione, liquido, prodotto

Discussioni correlate (versione beta)








IMPORTANTE! Lo Staff di taff.biz non si assume alcuna responsabilità sui contenuti del Forum (discussioni, dichiarazioni, files allegati, e-mails, etc.), in quanto rilasciati autonomamente dagli utenti, che pertanto debbono essere considerati gli unici responsabili delle proprie azioni. Le dichiarazioni rilasciate dagli utenti non sono soggette ad alcuna moderazione; tuttavia lo Staff si riserva il diritto di intervenire eliminando o modificando, qualora lo ritenesse opportuno, i messaggi che, a seguito di controlli saltuari o di segnalazione da parte di altri utenti, venissero giudicati inopportuni per forma e/o contenuti o non rispettanti le regole del Forum.