Se desideri rilasciare nuove dichiarazioni, scaricare files, rispondere direttamente agli autori delle dichiarazioni presenti all'interno di questa discussione, dal titolo D.L. n. 223, 4 luglio 2006, occorre effettuare il login, previa registrazione al Forum. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.
avevo bisogno di una delucidazione riguardo alla defiizione di "pane fresco" . In particolare volevo sapere se il D.L. 223 del 2006 è mai andato in vigore, perchè ho avuto pareri contrastanti dagli addetti ai lavori. In particolare avrei bisogno di capire se l'interruzione del processo, ad es. con stoccaggio in cella frigorifera del pane dopo la formatura e prima della cottura implica la perdita dell'aggettivo "fresco" al prodotto.
Dunque, il D.L 223/2006 è stato convertito in legge con la legge 248/2006, entrata in vigore il 12 agosto 2006.
All'art. 4, comma 2-ter, lettera b) si legge: b) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
Si tratta di capire, ma solo tu lo puoi fare, se quello che tu chiami "stoccaggio in cella frigorifera" sia o meno assimilabile "al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata ... degli impasti" e ciò sia in termini di temperatura che di tempo: "quì si parrà la tua nobilitate", cara TA (spero tu lo sia...).
Sull'argomento ti ricordo esistere anche un altra disposizione:
D.P.R. 30.11.98 n. 502, art. 1 (pane parzialmente cotto)
... il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportanti oltre alle indicazioni previste dal D. L.vo 27.1.92, n. 109, anche le seguenti: a) “ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato" in caso di provenienza da prodotto surgelato; b) “ottenuto da pane parzialmente cotto” in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato.
confermandomi l'entrata in vigore del D.L hai dato man forte alla mia idea che una interruzione del processo prolungata per alcune ore, dovrebbe qualificare il pane ottenuto non più come "fresco" e quindi essere posto in commercio separatamente.
L'articolo 4 della legge prevede altresì che entro 12 mesi dal 4 agosto 2006 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro della salute, emani un decreto volto a disciplinare la denominazione di "panificio", di "pane fresco" e di "pane conservato".