Grazie AlfClerici,
scusa se torno sull’argomento, ma avendo partecipato al convegno ad Alessandria in quell’occasione il “luogo di produzione” inteso nel Reg. 1169 è stato specificato come un luogo geografico più ristretto rispetto al Paese (inteso come nazione), quindi come un territorio, città, ecc. e non è stato invece individuato come un sito di preparazione/lavorazione con indirizzo.
Leggendo il regolamento e partecipando al convegno mi è sembrato di capire che non ci sarà più etichetta la possibilità di trovare indicato “prodotto per…..(indirizzo del produttore), quando diverso dal commercializzante il prodotto, che invece mi sembra di capire sarà l’unico presente con nome ( o marchio) e indirizzo.
Chiedo scusa se sembro pesante sull’argomento, ma penso sia un punto importante da chiarire sia per il consumatore, sia per i produttori, e non riesco ad avere chiara l’indicazione da seguire.
Grazie