Ciao,
Il Reg CEE 1019/2002 stabilisce la normazione per la commercializzazione degi oli di oliva; all'articolo 2 comma uno si riporta che gli oli di oliva debbano essere venduti al consumatore finale solo in imballaggi con capacità massima di 5 litri, con apposito sistema di chiusura e apposta etichetta con indicazioni obbligatorie.
Per Consumatore finale si includono anche i ristoranti.
La legge n.81/2006 riporta:
<< ...Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell’olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.
In caso di violazione delle disposizioni di cui ... , si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000...>>
Dal 2006 non si vedono,meglio non si dovrebbero più vedere (il condizionale è d'obbligo) le "anonime bottigliette di vetro" o oliere sui tavoli dei ristoranti.
Due sono i fattori da considerare:
-gli acidi grassi dell'olio tendono ad "irrancidire", nel linguaggio comune l'olio "diventa rancido" in seguito a degradamento da parte della luce, ossigeno continui travasi e rabbocchi... - in secondo luogo al fine di prevenire le frodi per quanto riguarda la commercializzazione dell'olio di oliva e assicurare trasparenza in etichetta e informare il Consumatore; il quale è tenuto sostanzialmente a leggere l'etichetta pretendendo che l'olio di olio sia servito in tavola in bottiglie confezionate con etichetta ovviamente ben visibile e conforme con la normazione vigente in materia di etichettatura.
Mi sembra ovvio, ma anche corretto ribadire in modo da non "lasciare dubbi a interpretazione" l'impossbilità di utlizzare "oliere" con apposta etichetta "fai da te"!!!
Spero di essere stato abbastanza chiaro nella mia speigazione, rimango comunque a completa disposizione per ulteriori dubbi
Saluti
by marco896